Immobili

Impianti eolici, la "torre" fuori dalla rendita catastale

Francesco Machina Grifeo

Nel calcolo della rendita catastale, la Cassazione apre all'esenzione fiscale delle torri che sostengono le pale eoliche. Esse infatti, spiega la Corte, sono funzionali al processo produttivo – opponendo una specifica resistenza al vento – e come tali, ai sensi della legge di Stabilità 2016, possono considerarsi fuori dal computo.

Con la decisione n. 21287 deposita il 5 ottobre, accogliendo (con rinvio) il ricorso di una Srl proprietaria di un impianto aereogeneratore, i giudici di Piazza Cavour hanno dunque bocciato la decisione della Ctr Basilicata secondo cui, al contrario, la torre in acciaio (che reggeva il penso della navicella e del rotore) presentava caratteristiche di stabilità, volumetria e ancoraggio al suolo «tali da dover esse considerata costruzione ai fini della determinazione della rendita catastale». E ciò, concede la Corte, conformemente alle circolari delle Entrate (2/E2016; 27E/2016).

Così facendo però, prosegue la decisione, la Commissione tributaria regionale, non ha preso in esame i rilievi, «supportati da pareri tecnico-scientifici redatti da autorevoli docenti universitari», che evidenziano come la torre abbia «non solo la funzione passiva di sostegno - al pari di un traliccio di una linea elettrica - che partecipa come mero supporto statico a sostegno di una macchina soprastante, ma sia una componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare cosi l'energia elettrica».

Non solo, secondo la VI Sezione civile, la nozione che emerge dall'articolo 1, comma 21, legge 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, «prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo». In questa lettura, diventa dunque irrilevante la consistenza fisica della costruzione, «ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo». Tale conclusione, del resto, «è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta legge di stabilità 2016 che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica».

È quindi ben possibile, prosegue la decisione, che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.

Sul punto, la Corte rileva poi che mentre la giurisprudenza di merito è orientata nell'affermare che la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell'unicum impiantistico dell'aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell'impianto (che in mancanza della torre non può attuare la funzione per cui è concepito, produzione di energia eolica), l'Amministrazione finanziaria ha un opposto orientamento in ordine all'applicazione della cosiddetta normativa "imbullonati" al settore eolico (le circolari n, 2/E di febbraio 2016 e n. 27/E di giugno 2016).

Così ricostruito il quadro, conclude la Cassazione, i giudici di appello non hanno proceduto «al doveroso accertamento di un fatto decisivo consistente nel verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell'impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilità indipendenti dal processo produttivo di energia eolica».

Corte di cassazione - Ordinanza 5 ottobre 2020 n. 21287

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©