Immobili

Impianto fotovoltaico, solo il condomino ha il potere di installarlo

L’assemblea ha diritto di bocciare la richiesta dell’inquilino di un appartamento

di Rosario Dolce

Il Tribunale di Roma (sentenza 9316/2022) tratta un caso inedito, correlato alla prima applicazione dell’articolo 1122 bis Codice civile.

Il caso

Il conduttore di un immobile condotto in locazione a uso ufficio, acquisito il preventivo consenso scritto da parte dei proprietari, aveva illustrato all’amministratore del condominio la volontà di procedere all’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso privato sul terrazzo di copertura condominiale presentando un progetto tecnico e chiedendo di convocare, a norma dell’articolo 1122 bis Codice civile, un’assemblea condominiale per informare i condòmini e richiedere parere favorevole all’installazione. L’assemblea dei condòmini, convocata a d’istanza di circa otto mesi dalla data dell’istanza, si è pronunciata sfavorevolmente, negando sostanzialmente il diritto d’uso del lastrico solare.

Il conduttore, quindi, dopo aver disdettato il contratto di locazione per eccessiva onerosità (proprio in ragione dell’approvvigionamento energetico), ha deciso di agire in giudizio contro il condominio chiedendo un risarcimento del danno, pari all’importo che avrebbe risparmiato dall’impianto fotovoltaico.

Il caso inedito è stato risolto dal giudice capitolino ricorrendo al principio della «ragione più liquida» e rilevando che l’installazione sullo spazio condominiale lastrico solare di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio (la cui proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone) si concretizza in un miglioramento finalizzato al maggior rendimento del bene individuale. Viceversa, il conduttore che interviene sulla concreta destinazione e distribuzione di spazi condominiali può intervenire solo in nome e per conto del comproprietario e non potrebbe mai essere portare di un interesse proprioda far valere nei confronti degli altri condòmini, neppure sotto il profilo risarcitorio qui in considerazione.

Niente risarcimento

Sotto altro e diverso profilo, il decidente ha rilevato anche la carenza di prova rispetto al danno asseritamente subito da parte del conduttore, atteso che nulla autorizzava a ritenere che nel periodo intercorso tra il concreto interessamento manifestato alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e la intervenuta disdetta del contratto di locazione il conduttore avrebbe potuto trarre concreti vantaggi in termini di risparmio energetico, considerando altresì i tempi di installazione ed effettivo funzionamento dell’impianto nonché il tempo necessario per ammortizzare i costi. .

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