Civile

Impignorabili presso Bankitalia i crediti "vincolati" di enti pubblici

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di Paola Rossi

Non sono pignorabili dai privati i crediti del debitore pubblico vincolati allo svolgimento di finalità pubbliche. Accolto il ricorso di Bankitalia che, in qualità di tesoriere delle somme intestate al ministero dell'Interno, aveva opposto a due imprese l'impignorabilità dei crediti del Commissario straordinario governativo delegato all'emergenza rifiuti nella Regione Campania, affermando l'inesistenza di altre risorse oltre quelle previste per il funzionamento del soggetto pubblico esecutato. E affermando l'impossibilità di esecuzione forzata in base all'articolo 27, comma 13, della legge 448/2001. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 29338 di oggi, che ha, inoltre, chiarito che non ha alcun rilievo la circostanza che Banca d'Italia non avesse provveduto al relativo accantonamento delle somme vincolate per legge. La pronuncia si incentra sulla mancanza di interesse ad agire da parte dei creditori nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo che avevano promosso contro il no di Banca d'Italia al pignoramento. Infatti, il divieto di procedere a esecuzione forzata sui trasferimenti statali destinati al funzionamento di enti pubblici non può essere contrastato neanche a causa del mancato accantonamento delle somme. La Cassazione coglie, infatti, l'occasione per affermare il principio di respiro generale secondo cui il tesoriere di un ente pubblico che dichiari, in qualità di terzo pignorato, l'esistenza presso di lui di somme di pertinenza dell'ente esecutato, per quanto non effettui alcun accantonamento perché ritiene tali somme impignorabili o comunque escluse dagli effetti del pignoramento e, come tali, non assoggettabili per legge al vincolo reale. Al creditore difetta quindi quell'interesse ad agire per l'accertamento dell'obbligo del terzo, in quanto tale forma di giudizio si occupa solo dell'accertamento del credito pignorato, che è pacificamente ammesso. Inopponibili perciò tout court al terzo pignorato i crediti dell'ente pubblico che rientrino nella riserva di legge che ne stabilisce l'impignorabilità tramite esecuzione forzata.

Corte di Cassazione – Sezione III – Sentenza 13 novembre 2019 n. 29338

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