Importo doppio per eccepire la prescrizione
Quando si impugna l’intimazione di pagamento per eccepire la prescrizione dei crediti, occorre pagare il contributo unificato maggiorato. Per determinare la somma da versare per iniziare il giudizio, infatti, non si deve solo calcolare il contributo unificato sull’importo complessivo dei tributi contenuti nelle varie cartelle, ma occorre sommare i singoli contributi relativi a ciascuna delle cartelle cui l’intimazione si riferisce. È questo il chiarimento dato dal ministero dell’Economia in occasione di Telefisco 2017.
Al ministero è stato chiesto di conoscere l’esatto importo da pagare quando si impugna un’intimazione di pagamento per eccepire la prescrizione dei crediti contestati in alcune cartelle sottostanti. È il caso, ad esempio, di un’intimazione di pagamento per 1.500 euro, in totale, riferita a tre cartelle di 500 euro ciascuna.
Secondo il ministero, l’importo da pagare come contributo unificato è di 120 euro, dato dalla somma di 30 euro (che corrisponde al contributo relativo al valore dell’intimazione di pagamento di 1.500 euro), più 90 euro (somma dei tre contributi unificati relativi al valore di ogni cartella riportata nell’intimazione). In altre parole, il contributo si calcola sommando il valore di ciascuna delle singole cartelle con quella dell’intimazione.
Ciò perché l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, quale sollecito notificato dal concessionario per la riscossione a seguito dell’iscrizione a ruolo del debito tributario, insieme con le cartelle di pagamento, configura un’ipotesi di ricorso cumulativo. Questa fattispecie ricorre ogni volta in cui il ricorrente si rivolge al giudice per chiedere, in via generale, l’annullamento di più atti, definendo in tal modo l’ambito del decisum.
La soluzione prospettata dal ministero offre lo spunto per qualche riflessione.
In primo luogo, questa interpretazione porta, di fatto, a pagare il contributo due volte sugli stessi crediti o imposte: una volta conteggiate complessivamente sull’intimazione di pagamento e un’altra volta conteggiate singolarmente sulle cartelle di pagamento.
In secondo luogo, va considerato che l’impugnazione dell’intimazione di pagamento è strumentale a fare dichiarare la prescrizione dei crediti sottostanti, visto che nel rito tributario non è ammessa l’azione di accertamento negativo del credito. Di conseguenza, il contribuente per eccepire la prescrizione di crediti contenuti in cartella deve aspettare prima che l’amministrazione gli notifichi un atto (intimazione di pagamento, preavviso di fermo o preavviso di ipoteca) per poi impugnarlo eccependo la prescrizione dei crediti. Quindi, tecnicamente, l’oggetto dell’impugnazione è diretto a ottenere la declaratoria di prescrizione dei crediti contenuti nell’intimazione e che ovviamente sono riferiti alle cartelle. Il ministero dell’Economia, con la direttiva 2/Dgt del 2012 (quesito 16), ha affermato che, nel caso di impugnazione del preavviso di fermo o di ipoteca, il contributo deve essere quantificato considerando solo il valore dei crediti tributari, al netto di interessi, sanzioni e altri oneri accessori, per i quali viene effettuata la richiesta di fermo o di iscrizione ipotecaria. Mal si comprendono, quindi, le ragioni per le quali questo medesimo principio non si possa applicare nel caso di impugnazione dell’intimazione di pagamento, evitando, di fatto, la duplicazione del contributo.