Imposta di registro e tassazione della scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito
Imposta di registro - Contenzioso - Deposito di documento ai fini probatori - Caso d'uso - Configurabilità - Esclusione - Art. 6, D.P.R. n. 131/1986 - Scrittura privata non autenticata di ricognizione del debito - Imposta di registro in misura fissa - Soggezione solo in caso d'uso - Sussiste
Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce caso d'uso, in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 131/1986. La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 16 marzo 2023, n. 7682
Imposte e tasse - Imposta di registro - Criteri di applicazione - Esame dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione - Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati - Denunciata violazione del principio dell'effettività dell'imposizione, nonché di uguaglianza e ragionevolezza interpretazione non costituzionalmente necessitata - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017, e dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo l'intrinseca natura e secondo gli effetti giuridici dell'atto da registrare, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso (intesi quali effetti giuridici del negozio veicolato in un documento), prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti a esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi al medesimo art. 20. L'interpretazione evolutiva della giurisprudenza (che richiede, per interpretare l'atto presentato alla registrazione, l'utilizzo di tutti gli elementi extratestuali reperibili dall'interprete) non equivale a un'interpretazione costituzionalmente necessitata. Il legislatore tributario, esercitando in modo non manifestamente arbitrario la propria discrezionalità e intervenendo anche in conseguenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema, ha, infatti, inteso confermare la tassazione isolata del negozio veicolato dall'atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili, in coerenza con la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione e rispettando, in tal modo, la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico. Resta riservato alla discrezionalità del legislatore provvedere a un eventuale aggiornamento della disciplina dell'imposta di registro che tenga conto della complessità delle moderne tecniche contrattuali e dell'attuale stato di evoluzione tecnologica.
• Corte Costituzionale, Sentenza del 21 luglio 2020, n. 157
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Registrazione in termine fisso ed in caso d'uso - Caso d'uso - Ricognizione di debito - Carattere patrimoniale - Applicabilità dell'imposta in termine fisso - Fondamento
In tema di imposta di registro, la ricognizione di debito, quale scrittura privata non autenticata, pur non espressamente inserita né nella prima, né nella seconda parte della tariffa di cui al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, né necessariamente ricompresa nel disposto di cui all'art. 4, della parte seconda, che dispone la registrazione in caso d'uso delle "scritture private non autenticate" qualora non abbiano contenuto patrimoniale, è ugualmente soggetto a registrazione in termine fisso in forza dell'art. 9, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, che ha valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione TRI, Sentenza del 12 novembre 2014, n. 24107
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - In genere - Ricognizione di debito - Atto avente natura dichiarativa - Aliquota applicabile - Riferimento ad atto costitutivo di sottostante rapporto patrimoniale - Indefettibilità - Esclusione - Fattispecie
In tema di imposta di registro, la ricognizione di debito, atto avente, in quanto tale, "natura dichiarativa" - cui è perciò applicabile l'aliquota dell'1% fissata per tale specie di atti dall'art. 3 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 -, non sempre rimanda, implicitamente o esplicitamente, all'esistenza dell'atto costitutivo di un sottostante rapporto patrimoniale; né tale atto costitutivo, sulla base degli elementi desumibili dalla ricognizione stessa, è sempre individuabile al fine di verificare se per essa è stata o meno già versata l'imposta dovuta (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la censura - con la quale si sosteneva, ai fini dell'applicazione dell'imposta, la non decisività del carattere dichiarativo del riconoscimento di debito, essendo in questo insito il riferimento all'atto costitutivo del sottostante rapporto patrimoniale -, infondata nei presupposti, era di conseguenza astratta e generica, e quindi inammissibile, per carenza di interesse, in quanto, non essendo neppure dedotto che nel caso in esame dalla ricognizione risultava l'esistenza dell'atto costitutivo di un rapporto patrimoniale sottostante e che tale atto, individuabile sulla base dei riferimenti contenuti nella suddetta ricognizione, non risultava già assoggettato all'imposta dovuta, i ricorrenti non avevano alcun interesse all'astratta enunciazione del principio dell'assoggettamento ad imposta non solo dell'atto formalmente posto in essere, ma anche degli atti in esso formalmente enunciati).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione TRI, Sentenza del 28 maggio 2007, n. 12432
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