Imposta di soggiorno, la giurisdizione è tributaria
Il chiarimento è arrivato dalle Sezioni unite civili della Cassazione con l’ordinanza 1527/2026, che ha accolto il ricorso di un albergatore
A seguito dell’approvazione del decreto Rilancio (Dl 34/2020), il mancato pagamento da parte delle strutture ricettive dell’imposta di soggiorno rientra nella giurisdizione tributaria e non più in quella contabile. Lo hanno chiarito le Sezioni unite civili, ordinanza n. 1527/2026, accogliendo il ricorso di un albergatore.
La Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto aveva citato la società e il suo amministratore unico per il mancato pagamento di oltre 110mila euro al Comune di Montegrotto Terme, contestando un danno erariale corrispondente all’ammontare dell’imposta di soggiorno pagata dai clienti e non versata all’amministrazione.
L’ex amministratore (la società è poi fallita) ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario territorialmente competente, la Corte di Giustizia tributaria di Venezia. Argomentando che il gestore della struttura alberghiera era un “mero responsabile del versamento dell’imposta di soggiorno” e non più un “agente contabile”.
Per le Sezioni Unite il ricorso è fondato. «Fino alla riforma attuata col decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto il comma 1-ter dell’articolo 4 del Dlgs 23 del 2011 – afferma la Corte -, la giurisprudenza era concorde nel ricondurre la responsabilità dei gestori delle strutture ricettive, per mancato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno in favore dei Comuni, nell’alveo della giurisdizione contabile; ciò sul presupposto della qualificazione degli “albergatori” come agenti contabili», in mancanza di una diversa definizione normativa.
A seguito della modifica del 2020, prosegue la Cassazione, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha però assunto «natura esclusivamente tributaria», così determinando «il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria». In questo senso depone la nuova qualificazione dell’albergatore quale «responsabile d’imposta», che ha fatto venir meno il «silenzio normativo»; ma anche l’efficacia retroattiva della novella che «costituisce preciso indice della voluntas legis di un mutamento di paradigma».
La conseguenza, prosegue il ragionamento, è che l’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, in quanto solidale «dipendente», ha la stessa natura tributaria dell’obbligo che grava sugli ospiti della struttura ricettiva (soggetto passivo d’imposta). La responsabilità dell’albergatore, dunque, non è limitata, come invece quella dell’agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento, e salvo il diritto di rivalsa.
Il focus, dunque, si è spostato dal precedente «maneggio di denaro pubblico», incassato per conto dell’Ente, alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente.
Con la novella (articolo 180 del Dl n. 34/2020), spiega ancora la Corte, cambiano i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo, che da ausiliario dell’Ente locale tenuto alla riscossione è diventato «responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, secondo lo schema ricavabile dall’articolo 64, comma 3, del Tuir».
Un principio, quello della natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione dell’albergatore come responsabile d’imposta, che era stato già affermata dalla Sezione tributaria (ordinanza n. 6187/2024) ma che oggi trova una affermazione definitiva nel pronunciamento delle Sezioni unite.







