Penale

Imposta di soggiorno, reato rivisto: sul passato resta il peculato

La sentenza 30227/2020 della Cassazione afferma che non c’è abolitio criminis e quindi nessun effetto retroattivo

di Giovanni Negri

Nessun effetto penale retroattivo a causa del nuovo quadro normativo sulle modalità di riscossione dell’imposta di soggiorno. A essere cambiato è infatti il solo sistema delle norme extrapenali di riferimento e, di conseguenza, non si può parlare di abolitio criminis. Ad affermarlo, per la prima volta, prendendo in considerazione le novità introdotte nel maggio scorso è la Cassazione con la sentenza 30227/2020 della Sesta sezione penale. La Corte così afferma che, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, non si configura il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che non versa al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Rimane tuttavia la rilevanza penale a titolo di peculato per le condotte antecedenti.

Ricostruendo il cambiamento voluto dal legislatore, la sentenza ricorda che, per effetto del decreto rilancio della primavera scorsa, sono stati modificati i compiti affidati al gestore nella riscossione del tributo da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione, l’ente locale a soggetto responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto che ha fruito del servizio.

In altre parole, in precedenza il gestore raccoglieva e custodiva il denaro pubblico versato dai clienti a titolo di imposta di soggiorno per poi riversarlo all’ente locale titolare della riscossione; oggi, dopo la modifica, deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti della struttura. sui quali però si può rivalere.

«Si deve di conseguenza escludere - conclude la pronuncia - che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extrapenale che regola il versamento dell’imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis, poiché tale effetto si determina solo quando la modifica abbia riguardato norme realmente integratrici della legge penale, come quelle di recepimento di norme penali in bianco o le norme definitorie, ma non anche le norme richiamate da elementi normativi della fattispecie penale, nessuna di tali tra loro differenti situazioni essendosi venuta peraltro determinata nella vicenda normativa in esame».

Di conseguenza continuano a essere sanzionate a titolo di peculato le condotte antecedenti alla modifica del maggio scorso.

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