Immobili

Imposte immobiliari, legittima la rettifica in base ai valori OMI e di Borsa immobiliare

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4140 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, è corretta la rettifica da parte del Fisco del valore di un fabbricato, ad uso autorimessa, sito in Roma, sulla base dei valori OMI, delle quotazioni del listino ufficiale della Borsa Immobiliare della capitale e di indagini finanziarie. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4141 depositata oggi, respingendo il ricorso di una Srl contro la decisione della Ctr Lazio che aveva confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione della Agenzia dell'entrate.

Per ogni delimitata zona territoriale omogenea - zona OMI - di ciascun comune, le quotazioni semestrali individuano un intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia e stato di conservazione. La Borsa Immobiliare di Roma invece è un organismo istituito dalla Camera di Commercio di Roma nel 1989, con la finalità di contribuire a rendere trasparente il mercato immobiliare.

Gli Uffici avevano portato il valore dell'immobile da 200mila a 630mila euro. Proposto ricorso la Ctp lo aveva ridotto del 25%, considerando che i valori OMI riguardavano superfici adibite a box singoli mentre il bene in questione "era un garage seminterrato di vetusta costruzione sito in zona periferica e sul quale si riversavano le acque reflue di un giardino". Contro questa decisione, la società ha proposto appello chiedendo una riduzione del valore del 50%, ma la Ctr lo ha bocciato. Proposto ancora ricorso, la Cassazione lo ha nuovamente respinto.

Per la Sezione tributaria è vero che l'accertamento di un maggior reddito "non può fondarsi esclusivamente sulla esistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene, quale risulta dalle quotazioni OMI"; tuttavia, nel caso di specie, l'avviso di accertamento "non è fondato solo sui valori OMI ma anche sul fatto che essi corrispondevano a quelli che si evincevano dalle quotazioni del listino ufficiale della Borsa Immobiliare di Roma e da indagini finanziarle".

Correttamente dunque, conclude la Corte, la CTR ha ritenuto che il valore fosse stato legittimamente calcolato dall'Ufficio essendo basato "sui valori OMI la cui congruità traeva supporto dalle quotazioni del listino ufficiale delta Borsa Immobiliare di Roma e dalle indagini finanziarie". Ugualmente legittima risulta infine la motivazione della Ctp, condivisa dalla Ctr, relativa alla riduzione del 25% del valore del garage.

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