Comunitario e Internazionale

Imprescrittibilità del diritto alle ferie nel caso in cui il datore non agevoli la fruizione delle stesse

Nota a sentenza Corte di Giustizia UE, 22 settembre 2022, in causa n. C-120/21

di Andrea Pagnotta e Marco Proietti*

"Deve ritenersi non soggetto a prescrizione il diritto alla retribuzione delle ferie maturate non godute dal lavoratore laddove il datore di lavoro non abbia agevolato, ovvero permesso allo stesso, di poterne fruire".

Rif. Normativi: artt.4,5 e 7 dir. 2003/88; artt. 194 e 195 BGB

IL CASO PORTATO ALLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA'.

Nel caso in oggetto, un lavoratore tedesco a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la propria azienda datrice avvenuta nel 2017, richiedeva il pagamento di un'indennità relativa a ben 101 giorni di ferie cumulate e mai godute tra gli anni 2013 e 2017.

A fronte del diniego della stessa società a rifondere allo stesso le invocate indennità sulla base dell'eccezione sollevata in sede di giudizio in termini di prescrizione del diritto di credito , la competente Corte Federale tedesca aveva sospeso il giudizio richiedendo l'intervento della Suprema Corte di Giustizia Europea.

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLE FERIE TRA ESERCIZIO E PRESCRIZIONE DELLO STESSO.

Secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria in tema di diritto al riposo, alla tutela della salute ed al godimento delle ferie maturate "il miglioramento della sicurezza, della salute e dell'igiene dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (art. 4)" e che "tutti i lavoratori devono avere periodi di riposo adeguati(art.5)".

A sostegno dei predetti, interviene l'art. 7 che, con particolare riferimento al caso di specie, al co. 2 prevede che "il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da alcuna indennità sostitutiva salvo il caso di fine del rapporto del rapporto di lavoro".

In buona sostanza le legislazioni nazionali devono disciplinare e garantire finalità e modalità di fruizione delle ferie maturate così da:

i. Garantire la tutela della salute del lavoratore;

ii. Assicurarsi il rispetto del divieto di monetizzazione delle ferie non godute;

Ciò premesso, gli ordinamenti nazionali hanno recepito il principio ex art. 7.co. 2 della direttiva 2003/88, ognuno con una norma di riferimento ben chiara (si veda, ad esempio il d.lgs 66/2003). Il tutto, nel rispetto della prescrittibilità del diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro in caso di mancato ferie pregresse non godute. Orbene, la Suprema Corte di Giustizia Europea, nella sentenza emessa seguito del ricorso incidentale che l'ha investita, ha chiaramente indicato i motivi ( e si presume a questo punto il percorso giurisprudenziale che le corti nazionali dovrebbero seguire) per cui tale diritto, invero, deve ritenersi imprescrittibile.

LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO DEL DIRITTO ALLE FERIE NELL' ORDINAMENTO TEDESCO.

Diversamente dal nostro ordinamento (dove il diritto alla corresponsione delle somme a titolo di ferie non godute gode del termine di prescrizione di 5 anni così come previsto dall'art. 2948 c.c.) il codice civile tedesco (BGB) prevede all'art. 194 che "il diritto di pretendere da un soggetto una prestazione o una astensione (diritto di credito) è soggetto a prescrizione" e che ( art. 195)" il termine ordinario di prescrizione è di tre anni".

Nel caso di specie, l'azienda datrice avrebbe eccepito la prescrizione del diritto al pagamento delle ferie pregresse del lavoratore così come nei termini suindicati. In sede di valutazione, invero, l'attenzione è stata posta dalla Suprema Corte di Giustizia Europea sulla condotta di parte datoriale. Già in una precedente pronuncia (novembre 2018 nella causa C-684/ 16) lo stesso giudicante aveva affermato che" il datore di lavoro ha l'onere di assicurarsi che il dipendente abbia la possibilità di esercitare il suo diritto, invitandolo a farlo, ovvero informandolo delle conseguenze negative del mancato esercizio dello stesso, compresa l'estinzione del diritto stesso e dell'eventuale indennità sostitutiva, precisando altresì che "la mancata prova in giudizio da parte dello stesso comporta la mancata estinzione del diritto ".

Orbene, l'attenzione della CGUE è rivolta agli oneri del datore di lavoro derivanti soprattutto dalla superiore posizione nel rapporto contrattuale con il lavoratore.

A sostegno di quanto, la Suprema Corte nelle motivazioni della sentenza ivi in oggetto, ha evidenziato (particolare di non poco conto) che il riconoscimento della prescrizione del credito vantato dal lavoratore in un contesto ove sia accertata la mancata agevolazione, ovvero disponibilità, del datore di lavoro a garantire la fruizione ( e relativa informazione delle dovute conseguenze del caso) dei pregressi giorni di ferie maturati e non goduti, corrisponderebbe ad un illegittimo arricchimento in danno allo stesso lavoratore da parte del datore di lavoro, con conseguente violazione dell'art.31 par. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

CONCLUSIONI.

A parere di chi scrive, le motivazioni della Suprema Corte di Giustizia Europea, quali frutto di un percorso giurisprudenziale che nel tempo ha definito dettagliatamente ogni aspetto ( giuridico, sociale ed economico) delle controversie come quella qui affrontata, meritano di essere non solo condivise ma anche recepite dal legislatore nazionale affinchè possano essere cristallizzate e collocate in un armonica riforma degli istituti trattati al fine di prevenire ogni sorta di contenzioso in merito.

* a cura degli avv.ti Andrea Pagnotta e Marco Proietti

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