Penale

Improcedibilità, la Riforma Cartabia supera il test di costituzionalità

Per la prima volta la Cassazione, con l’ordinanza n. 43883 della Settima sezione, si pronuncia sulla Riforma Cartabia e su quello che delle norme già in vigore della legge 134 del 2021 ne costituisce senza dubbio l’architrave.

di Giovanni Negri

Non è incostituzionale il regime transitorio previsto per l’applicazione della improcedibilità, sanzione che colpisce i processi penali che sforano, in appello e Cassazione, i tempi predeterminati. Inoltre, il giudizio di inammissibilità dell’impugnazione trascina con sé anche la sola possibilità di una valutazione sull’improcedibilità. Per la prima volta la Cassazione, con l’ordinanza n. 43883 della Settima sezione, si pronuncia sulla Riforma Cartabia e su quello che delle norme già in vigore della legge 134 del 2021 ne costituisce senza dubbio l’architrave.

Respinta così la tesi della difesa di un imputato per stalking, lesioni e minacce con la quale, preso atto dell’anno ormai passato dal novantesimo giorno successivo al termine per il deposito della sentenza impugnata, aveva chiesto venisse sancita l’improcedibilità. Veniva nello stesso tempo sollevata questione di legittimità costituzionale rispetto alla norma (articolo 2, comma 3) che limita l’applicazione dell’improcedibilità ai reati successivi al 1° gennaio 2020. Per la difesa, infatti, il nuovo istituto ha natura sostanziale e non processuale, con tutte le conseguenze del caso in termini di prevedibilità della sanzione e retroattività della misura più favorevole al reo.

La Cassazione giudica innanzitutto il ricorso inammissibile per la genericità dei motivi, in tutto sovrapponibili a quelli già oggetto dell’appello. Il verdetto di inammissibilità, non permettendo l’avvio della fase processuale di riferimento, travolge anche la possibilità di giungere alla dichiarazione di improcedibilità. Conclusione cui la Cassazione arriva mutuando i principi relativi alla prescrizione e tenuto conto della ratio dell’improcedibilità che, finalizzata ad assicurare tempi certi ai processi, non si presta certo a strumentalizzazione legate alla presentazione di ricorsi inammissibili.

Sul piano della legittimità costituzionale della fase transitoria, la Cassazione, dopo avere ricordato che non è ancora passato un anno dal 19 ottobre 2021 , data di entrata in vigore della legge 134, e che quindi l’improcedibilità non poteva essere chiesta, tuttavia respinge come infondata la questione valorizzando da una parte la necessità di coordinamento con le precedenti riforme e in particolare con la nuova prescrizione introdotta dalla legge 3 del 2019 , che proprio ai reati commessi dal 1° gennaio 2020 fa riferimento, e, dall’altra, l’opportunità «di introdurre gradualmente nel sistema processuale un istituto così radicalmente innovativo, sicché ha la sua ragionevolezza la previsione di un periodo finalizzato a consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari».

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