Civile

Impugnabile il rimborso parziale che non indica la natura interlocutoria

L’ordinanza 18872/2020 della Cassazione chiarisce che il silenzio dell’amministrazione finanziaria su parte delle somme da incassare costituisce atto di rigetto ed è quindi possibile procedere con la contestazione

ADOBESTOCK

di Roberto Bianchi

Nell’ambito del contenzioso tributario, qualora, a fronte di un’istanza di rimborso d’imposta, l’agenzia delle Entrate si limiti esclusivamente a emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione in merito a una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all’importo non rimborsato, come atto di rigetto - sia pure implicito - della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che il provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 19 e 21 del Dlgs 546/1992, dovendo pertanto escludersi che il contribuente possa, anche dopo l’intervento del rimborso parziale e senza addurre elementi idonei a rivelarne la natura interlocutoria, proseguire la controversia introdotta con l’impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all’istanza di rimborso, sebbene riducendo l’originaria richiesta, senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell’atto di rimborso parziale.

La sentenza

A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 18872/2020. Recentemente, altresì la Ctp di Reggio Calabria, con la sentenza n. 3802/2019, nel dichiarare inammissibile il ricorso in forza della sentenza della Corte suprema n. 8195/2015, ha ritenuto un bonifico bancario afferente a un provvedimento di accoglimento parziale di rimborso integrante al pari di un rigetto parziale implicito. I giudici di prime cure nel formulare la sentenza non hanno in alcun modo considerato la sentenza n. 85/2018 passata in giudicato, con la quale la Ctr della Lombardia, analizzando un caso equiparabile a quello in esame, ha ritenuto che, qualora l’amministrazione finanziaria accolga solo parzialmente l’istanza di rimborso del contribuente, si rivela indispensabile un correlato provvedimento nel quale venga evidenziata la volontà di negare il rimborso per la parte restante del tributo. Pertanto, esclusivamente a seguito di un atto espresso si potrebbe parlare di legittimo rigetto implicito parziale, potendosi dalle motivazioni contenute nel provvedimento di accoglimento parziale ricavare “ex contrario” le ragioni relative al rifiuto. Di conseguenza, per la sussistenza di un rifiuto parziale tacito sembra indispensabile l’esistenza di un provvedimento espresso di accoglimento parziale. Nel caso di specie va riconosciuto che l’Ufficio, nel rimborsare parte del credito richiesto dal contribuente, ha adottato una condotta materiale fortemente ambigua, creando nel richiedente grave incertezza sull’aspettativa di ottenere la totalità della somma richiesta, in quanto il pagamento effettuato dall’amministrazione finanziaria, anche se parziale, denota inequivocabilmente l’integrale fondatezza dell’istanza di rimborso, se non diversamente motivato dall’Ufficio stesso.

La nuova istanza di rimborso

La questione introduce l’opzione di proporre nei confronti dell’Ufficio debitore un’ulteriore istanza di rimborso, con conseguente impugnazione del diniego o del silenzio-rifiuto. In tal senso, si potrebbe ritenere che un vero e proprio rifiuto da parte dell’amministrazione possa configurarsi solamente una volta che, venuta meno la debenza tributaria posta alla base del blocco dei rimborsi, perduri l’inerzia dell’amministrazione finanziaria. Fino a tale momento, non vi sarebbe alcun diniego, ma una mera sospensione all’erogazione in attesa dell’accertamento relativo all’esistenza o meno del carico. Pertanto, esclusivamente a partire dall’intervento della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del carico, potrebbe ritenersi che l’Ufficio stia effettivamente opponendo un rifiuto al rimborso.La situazione potrebbe risolversi con la proposizione di due istanze di rimborso e la successiva impugnazione del silenzio formatosi solo sulla seconda, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene “improponibile una seconda istanza di rimborso, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile” (Cassazione 5723/2016).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©