Civile

Impugnazione esclusa per l’autotutela parziale

Non c’è cessata materia del contendere il giudizio prosegue per la parte residua

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di Antonio Iorio

L’autotutela parziale non è un atto autonomamente impugnabile. Il contribuente cui viene annullata una parte della pretesa deve proseguire dunque nel contenzioso contro l’atto impositivo iniziale rettificato per contestare la parte confermata. Il giudice tributario, a sua volta, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere non essendo venuta meno l’intera pretesa . A fornire queste interessanti indicazioni è la Cassazione (ordinanza 9215/2021).

Un professionista impugnava un accertamento scaturito a seguito di indagini finanziarie. L’Ufficio annullava la pretesa relativa alla presunzione di maggiori compensi derivanti dai prelevamenti.

La Ctp dichiarava cessata la materia del contendere confermata dai giudici di secondo grado.

Per la Ctr l’autotutela era un autonomo atto di accertamento con il quale si era proceduto alla rideterminazione del maggior reddito facendo venir meno l’atto impositivo parzialmente annullato. E la riduzione della pretesa in autotutela faceva cadere l’interesse dell’amministrazione alla pronuncia giudiziale.

Per la Suprema Corte, che accoglie il ricorso, la modifica in diminuzione dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa e non è un atto specificamente impugnabile, non comportando alcuna nuova lesione degli interessi del contribuente.

La riduzione in autotutela dell’importo originariamente contestato con l’avviso impugnato non comporta la cessazione della materia del contendere poiché permane l’interesse della Pa al riconoscimento del credito e quello del contribuente a negare la pretesa, sulla quale, per la parte residua, il giudice deve pronunciarsi.

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