Impugnazione del licenziamento: valido qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di contestare il provvedimento
Licenziamenti individuali - Impugnazione - Extragiudiziale - Art. 6 l. n. 604 del 1966 - Formalità - Individuazione.
Ai fini dell'impugnazione extragiudiziale del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà...
Responsabilità diretta della PA per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona appartenente all’amministrazione
a cura della Redazione Diritto
Per il patto di assunzione in prova è richiesto il requisito della forma scritta ad substantiam
a cura della Redazione Diritto
Chiamata in correità: la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni
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