Amministrativo

Impugnazione della motivazione di congruità dell'offerta economica formulata dalla Stazione Appaltante

Un argomento molto dibattuto in sede di gare d'appalto per la tutela del principio di concorrenza è l'anomalia dell'offerta per prezzo anormalmente basso.

di Francesca Pecora*


La motivazione di congruità dell'offerta economica della Stazione Appaltante con successiva aggiudicazione non necessita rigore e analiticità.

Un argomento molto dibattuto in sede di gare d'appalto per la tutela del principio di concorrenza è l'anomalia dell'offerta per prezzo anormalmente basso.

Accade spesso che, a seguito dell'apertura delle buste degli Operatori Economici partecipanti alle gare d'appalto e prima dell'aggiudicazione provvisoria, la Commissione rilevi una non congruità dell'offerta economica, ovvero un'offerta anormalmente bassa (art. 97 DLgs 50/2016 ) rispetto all'entità della prestazione richiesta dal bando che suscita scarsa serietà dell'offerta e inadeguato profitto.

Il Decreto pertanto, prevede diversi modi di individuazione della soglia di anomalia dell'offerta che cambiano in relazione ai differenti criteri di aggiudicazione. Infatti, le modalità di calcolo della soglia di anomalia sono diverse a seconda che il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'Amministrazione Procedente, nell'individuare una o più offerte anomale, richiede all'Operatore Economico "incriminato" specifiche giustificazioni al fine di dare la possibilità all'impresa che ha confezionato l'offerta potenzialmente anomala di fornire la prova di congruità della propria offerta. In questo modo la Stazione Appaltante avvia un subprocedimento di verifica delle offerte anomale che non è di per sé un procedimento lesivo dell'interesse legittimo a partecipare alla gara ma piuttosto un provvedimento di esclusione qualora l'impresa non fornisca le dovute giustificazioni.

Premesso che i concorrenti non hanno alcun onere di allegare preventivamente le giustificazioni d'offerta in fase di presentazione dell'offerta stessa a meno che tale evenienza sia prevista, ai fini acceleratori e di semplificazione, dal bando di gara o dalla lettera di invito, la Stazione Appaltante procede alla verifica solo in fase di pre-aggiudicazione per accertare l'attendibilità e/o l'affidamento o meno dell'offerta economica.

Tale verifica può essere richiesta per tutte le offerte che appaiono anormalmente basse e nei casi di due o più offerte di identico ribasso, si escludono entrambe o più offerte anche superando il 10% delle offerte.

L'Operatore Economico al quale vengono richieste giustificazioni per offerta anormalmente bassa avrà l'obbligo di motivare immediatamente e comprensibilmente le ragioni sottese al prezzo offerto al fine di concorrere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante, invece, potrà con una motivazione sintetica o addirittura per relationem (Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2951), motivarne poi la congruità rispetto alle giustificazioni ricevute prima di procedere ad aggiudicazione.

Pertanto, come risulta dall''orientamento maggioritario e recentissimo della giurisprudenza, per evitare che le Stazioni Appaltanti eliminino le offerte migliori sotto il pretesto dell'anomalia dell'offerta economica per prezzo anormalmente basso, i ricorsi di impugnazione per motivazione non rigorosa e articolata di congruità dell'offerta economica della Stazione

Appaltante non sono suscettibili di accoglimento "in sede di verifica delle offerte anomale la motivazione del relativo giudizio deve essere rigorosa ed analitica in caso di giudizio negativo, mentre in caso di giudizio positivo, ovvero di valutazione di congruità dell'offerta anomala, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti." (Consiglio di Stato, sentenza n. 1655/2020).

* a cura dell'avv. Francesca Pecora di A.L. Assistenza Legale

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