Impugnazione del testamento e litisconsorzio necessario
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere - Testamento olografo - Impugnazione per nullità - Litisconsorzio necessario esteso anche agli eredi legittimi - Sussistenza - Fondamento.
Nel cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento olografo per nullità, in considerazione dell'unità del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.
• Corte di Cassazione, sezione VI-II, ordinanza 18 novembre 2019 n. 29826
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere cause d'impugnazione del testamento - Parti necessarie - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento (nella specie, con querela di falso) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal "de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri.
• Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 27 marzo 2019 n. 8575
Successioni e donazioni - Testamento - Impugnazione - Cause - Litisconsorzio necessario - Eredi legittimi - Atto testamentario - Invalidità del testamento - Successione legittima
Nelle cause relative all'impugnazione di un testamento (nel caso di specie, olografo) per nullità, in virtu' dell'unicità del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario oltre che nei confronti di tutti gli eredi legittimi, soprattutto nei confronti degli eredi indicati nell'atto testamentario, dal momento che l'eventuale accoglimento della domanda, porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla correlata apertura della successione legittima, con la conseguenza della necessità della partecipazione al giudizio, anche di tutti coloro che succederebbero per legge al de cuius, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, ovvero, nel caso in esame, a ritenere valido un testamento, piuttosto che un altro.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 febbraio 2014 n. 4223
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere - Cause di impugnazione del testamento - Parti necessarie del giudizio - Individuazione - Sentenza impugnata nei confronti di alcuni dei litisconsorti necessari - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Limiti.
Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione del testamento sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero al "de cuius" per legge, ove l'atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, tenuto conto della unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere contemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dalla legge; pertanto, ove la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare che il contraddittorio venga esteso ai litisconsorti pretermessi; tale esigenza, peraltro, non ricorre nei confronti della parte di cui sia stata negata la legittimazione ad impugnare il testamento, giacché la relativa questione può venire di nuovo in discussione soltanto ove quest'ultima proponga gravame.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 aprile 2005 n. 8728
Successioni mortis causa - Successione testamentaria - Capacità - Di testare
Ricorre l'ipotesi del litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi rispetto all'azione di impugnazione del testamento per incapacità naturale del de cuius, in quanto l'azione e rivolta all'affermazione dell'apertura di un tipo di successione piuttosto che un altro, che rimarrebbe inutiliter data ove non pronunciata nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 maggio 1980 n. 3339