Impugnazioni: istanza di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale
Appello - Esecuzione delle condanne civili - Condanna al pagamento di una provvisionale - Istanza di sospensione dell'esecuzione di tale condanna - Proposizione insieme all'impugnazione della sentenza - Necessità - Proposizione quale istanza autonoma e successiva all'impugnazione -- Inammissibilità - Decisione del giudice dell'appello - Autonoma ricorribilità in Cassazione - Esclusione.
L'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la revoca o la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al pagamento di una provvisionale deve essere formulata insieme con l'atto di appello e, a pena di inammissibilità, non può essere proposta separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 22 gennaio 2015 n. 2860
Appello - Esecuzione delle condanne civili - Richiesta di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale - Ordinanza di rigetto del giudice di appello - Impugnabilità - Esclusione.
E ‘inoppugnabile, per assenza di una previsione ad hoc, l'ordinanza con cui il giudice di appello rigetta la richiesta dell'imputato di sospensione, ai sensi dell'articolo 600, comma terzo, del Cpp, dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 5 novembre 2013 n. 44603
Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili - Richiesta di sospensione al giudice d'appello - Rigetto - Impugnazione autonoma - Inammissibilità.
Contro l'ordinanza con la quale il giudice di appello abbia negato la sospensione dell'esecuzione della provvisionale disposta dalla sentenza di primo grado in favore della parte civile non è consentita alcuna impugnazione, da un lato, stante la tassatività dei relativi mezzi dall'altro, tenuto conto che l'articolo 586 del Cpp è esplicito nel prevedere che l'ordinanza - non autonoma e strutturalmente legata al merito - deve essere impugnata unitamente alla sentenza e per i capi afferenti le statuizioni civili.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 27 maggio 2003 n. 23309
Appello - Esecuzione delle condanne civili - Istanza di sospensione dell'esecuzione della provvisionale - Proposizione insieme all'impugnazione - Necessità.
L'istanza di sospensione dell'esecuzione di una condanna al pagamento della provvisionale deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con l'atto di gravame e non separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza che detta condanna contenga.
Corte di cassazione, sezione II, ordinanza 16 aprile 1999 n. 1581