Penale

Impugnazioni ai soli effetti civili, conta soltanto la data della sentenza

Non è retroattiva la parte della riforma del processo penale dedicata alle impugnazioni ai soli effetti civili. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione intervenendo su una questione che ha diviso la stessa Corte

di Giovanni Negri

Non è retroattiva la parte della riforma del processo penale dedicata alle impugnazioni ai soli effetti civili. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione intervenendo, ed è la prima volta sulla riforma, su una questione che, sin dalle prime settimane di applicazione della riforma, ha diviso la stessa Corte. La nuova disposizione (articolo 573 comma 1 bis del Codice di procedura) stabilisce che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice civile o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Per le Sezioni unite questa misura non deve essere considerata di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma, ma solo alle impugnazioni proposte contro le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022.

In attesa di poter leggere le motivazioni, per ora solo anticipate dall’informazione provvisoria, a venire valorizzato, come espresso da una delle sentenze più argomentate sul punto, è stato così l’orientamento per il quale la disciplina delle impugnazioni va ancorata, facendo riferimento all’articolo 11 delle preleggi, non alla disciplina in vigore al momento della loro presentazione, ma a quella applicabile al momento della pronuncia della sentenza, «posto che è in rapporto a quest’ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla».

Le stesse Sezioni unite, si ricordava nell’ordinanza di rinvio, a proposito della linea interpretativa poi accolta, sottolineano l’importanza della tutela dell’affidamento maturato dalla parte in relazione alla stabilità del quadro normativo, perché il potere di impugnazione trova origine proprio nella sentenza e non può che essere considerato nel momento in cui la sentenza è pronunciata, con la conseguenza che a questo momento che bisogna riferirsi per l’individuazione della norma applicabile.

Di più. Si tratta di una disciplina che rimane insensibile a eventuali successivi interventi normativi, «non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell’atto che si sono già prodotti prima dell’entrata in vigore della medesima legge. In altri termini, il quadro normativo delle impugnazioni deve, pertanto, essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il relativo diritto».

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