Imu: efficacia retroattiva della rendita catastale rideterminata con sentenza passata in giudicato
Tributi locali - Imu - Ici - Accertamento - Determinazione della base imponibile - Rendita catastale - Accertamento sulla base di sentenza passata in giudicato - Efficacia retroattiva - Attribuzione della rendita impugnata
Ai fini della determinazione della base imponibile IMU la rendita catastale accertata sulla base della sentenza passata in giudicato si applica retroattivamente, fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata e non dal momento dell'annotazione della nuova rendita agli atti catastali. In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza del 9 giugno 2022, n. 18637
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Annullamento giurisdizionale degli atti attributivi della rendita catastale - Effetti - Caducazione degli avvisi di accertamento dell'imposta - Configurabilità - Ragioni
In tema di ICI, l'annullamento giurisdizionale degli atti di attribuzione delle rendite catastali comporta la caducazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell'imposta, emessi sulla base delle rendite medesime, in quanto l'annullamento dell'atto implica il venir meno degli effetti "medio tempore" prodottisi, salvo il limite dell'impossibilità, perchè se così non fosse il successo dell'azione giudiziaria sarebbe sostanzialmente inutile. Non osta a tale conclusione il riferimento alle rendite catastali "vigenti", contenuto nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, riferimento che va inteso correttamente come operato alle rendite "legittimamente" vigenti.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione Tributaria, Sentenza del 12 maggio 2010, n. 11439
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Determinazione della base imponibile - Impugnazione della rendita catastale attribuita dall'ute - Efficacia della sentenza nel giudizio relativo all'imposta - Sussistenza - Fondamento
In tema d'imposta comunale sugl'immobili, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione Tributaria, Sentenza del 4 marzo 2015, n. 4334
Tributi degli enti pubblici locali - Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Rendita catastale - Accertata con sentenza passata in giudicato - Rilevanza
Per effetto dell'intervenuto passaggio in giudicato della decisione concernente la rendita catastale, ai fini di stabilire l'ammontare dell'Ici dovuta dal contribuente, deve tenersi conto esclusivamente della rendita irreversibilmente determinata da quel giudice tributario, perché solo tale rendita è quella da considerare legittimamente risultante in catasto al 1º/1/dell'anno di riferimento dell'imposta a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992 art. 5 comma 2. (D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 art. 5)
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione Tributaria, Sentenza del 1° giugno 2006, n. 13069
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