IN ASSEMBLEA NIENTE PENALI A CONDÒMINI MOROSI
Con la pronuncia 18 maggio 2011, n. 10929, la Corte di cassazione ha affermato che non rientra nei poteri dell’assemblea «prevedere penali (o interessi di mora per il mancato o ritardato pagamento di rate condominiali, nde) a carico dei condòmini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti cosiddetti contrattuali, cioè approvati all’unanimità».Infatti, come da costante orientamento di legittimità, non rientra nei poteri dell’assemblea prevedere penali a carico dei condòmini morosi. Solo i regolamenti di natura contrattuale, cioè forniti dal costruttore o approvati all’unanimità, possono, in linea generale, inserire clausole che prevedano penali del genere.Al riguardo, pertanto, la relativa delibera condominiale – che ha previsto penali a carico dei condòmini morosi - dev'essere considerata nulla.Inoltre, è bene ricordare che l’articolo 63, 1° comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che, «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi».Sicché, se la "penale" (nel caso specifico degli interessi moratori) non è prevista espressamente in un regolamento di natura contrattuale, la relativa deliberazione condominiale approvata a maggioranza è da considerare nulla.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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