Lavoro

In assenza di un danno di natura permanente c'è demansionamento e non mobbing

Negato anche il danno biologico temporaneo in quanto non era indicato se, in quale atto del processo e in che termini, la ricorrente avesse dedotto di aver patito un'incapacità momentanea

di Giampaolo Piagnerelli

La mancanza di una postazione di lavoro e la privazione delle risorse necessarie per avviare e realizzare l'attività dell'Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) possono determinare un demansionamento per un giornalista professionista, ma non una condotta di mobbing, in assenza di un danno di natura permanente.

La Corte. Secondo la Cassazione (ordinanza n. 13928/2022) che ha condiviso le conclusioni dei giudici di seconde cure non poteva essere accolta la pretesa della dipendente di essere reintegrata nelle funzioni di addetto stampa perché la disciplina della legge 150/2000 consente alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di giornalisti professionisti per tali funzioni (questo a dimostrare che non c'era una volontà sistematica e ripetuta di danneggiarla ed emarginarla dal contesto lavorativo). Quindi si legge nella sentenza che il danno al dipendente mediante scollegamento dalla rete informatica, l'assenza di una postazione di lavoro e altro integrava un prolungato demansionamento ed era da ritenersi congrua una quantificazione del danno nel 20% della retribuzione netta della lavoratrice, esclusa invece la risarcibilità del danno biologico, in quanto la consulenza svolta nel giudizio di primo grado aveva escluso la sussistenza di un danno di natura permanente. La Cassazione, inoltre, ha richiamato quanto stabilito dai giudici di secondo grado che - sulla base dei risultati della Ctu medico-legale - avevano escluso la sussistenza del danno biologico permanente.

Conclusioni. Con ricorso incidentale in sede di legittimità, infine, la dipendente ha chiesto il riconoscimento del danno biologico temporaneo, tuttavia non era indicato se, in quale atto del processo e in che termini, la ricorrente avesse dedotto di aver patito un'incapacità temporanea di attendere alle proprie occupazioni per motivi di salute.