Penale

In carcere lo spazio della cella deve consentire al detenuto di muoversi liberamente

Nei tre metri quadrati previsti non rientra il letto a castello

di Giampaolo Piagnerelli

Il detenuto deve avere una cella che consenta di vestirsi, di mangiare, di scaldare cibi e di svolgere giochi da tavolo. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 33822/20.

La Corte si è trovata alle prese con una decisione del Tribunale di sorveglianza di Ancona che ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza si era attenuto nella valutazione della superficie destinata alla personale fruizione del reo al criterio di misurazione della cella al netto di tutti gli arredi (ma sempre poco per rendere vitale la cella). Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del reo che - sulla base di un unico motivo - ha denunciato la violazione degli articoli 27 della Costituzione, 3 della Cedu e 35 dell'Ordinamento penitenziario. La difesa, in particolare, ha fatto notare che lo spazio della cella va calcolato al netto degli arredi fissi ingombranti, dei servizi igienici e dello spazio occupato dal letto a castello.

I giudici di sorveglianza, invece, avevano sottolineato che la giurisprudenza della Corte Edu non aveva emesso sentenze che imponessero di calcolare lo spazio della cella al netto di qualsiasi arredo presente all'interno delle camere di detenzione sicché tale superficie era da computarsi al netto del solo spazio destinato ai servizi igienici non dovendosi detrarre lo spazio occupato dalla mobilia, senza peraltro fare riferimento al tipo di arredo fisso o mobile.

Quindi era semmai il detenuto a dover eccepire la presenza di altri ostacoli che di fatto limitavano lo spazio vitale.

Si legge, invece, nella sentenza della Cassazione che per non incorrere nella violazione ex articolo 3 della Convenzione Edu, dalla superficie lorda della cella è necessario detrarre l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto quando sia a castello e gli armadi se appoggiati o infissi alle pareti oppure al suolo, mentre non rilevano quelli facilmente amovibili come sgabelli e tavolini.

La Cassazione quindi si esprime dichiarando che nella valutazione dello spazio minimo previsto di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicuri il normale movimento e pertanto vanno detratti gli arredi " fissi "al suolo, tra cui i letti a castello.

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