In tema di adozione di maggiori di età, a norma dell’art. 311, comma 1, Cc, il consenso dell’adottante deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha residenza. La manifestazione di tale consenso - a differenza dell’assenso da parte di coniugi e figli dell’adottante, che può essere demandato ad un rappresentante -, è atto personalissimo, per di più sottoposto ad un precipua formalità, quale la personale manifestazione della volontà raccolta dal...
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