Civile

In caso di debitori solidali basta la notifica a uno del titolo esecutivo

Le sentenze 24582 e 24583 della Cassazione: l’Agenzia potrà agire nei confronti degli altri entro la prescrizione

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

In presenza di più condebitori solidali – nel caso specifico, società di persone e soci – è sufficiente che la notifica del titolo esecutivo (ad esempio cartella di pagamento) avvenga entro i termini decadenziali nei confronti di uno solo di essi. L’agenzia delle Entrate potrà agire nei confronti degli altri entro i più ampi termini di prescrizione delle entrate tributarie. La tutela della posizione del coobbligato è inoltre assicurata dal fatto che questi ben potrà opporre qualunque eccezione alla pretesa fatta valere nei suoi confronti, mettendo in dubbio finanche la fondatezza del credito originario azionato nei riguardi del debitore principale (la società di persone).

Questi importanti principi di diritto sono stati confermati nelle sentenze 24582 e 24583 depositate mercoledì 10 agosto dalla Corte di cassazione. Si tratta peraltro di statuizioni valevoli per la generalità delle situazioni di coobbligazioni solidali, quali, ad esempio, quella degli eredi del contribuente e quella del cessionario d’azienda, di cui all’articolo 14, Dlgs 472/1997.

In entrambe le vicende contenziose, la questione ha preso le mosse dalle cartelle di pagamento emesse a nome della società di persone per atti di accertamento resisi definitivi nei confronti della stessa. L’agenzia delle Entrate aveva successivamente proceduto a notificare altrettante cartelle nei riguardi dei soci della medesima società. Questi ultimi hanno impugnato le cartelle, eccependo l’intervenuta decadenza dei termini ex articolo 25, Dpr 602/1973.

La Corte ha rigettato la tesi dei contribuenti, accogliendo il ricorso dell’agenzia delle Entrate, sulla scorta del dettato del primo comma del su citato articolo 25 che lascerebbe intendere come l’agente della riscossione possa notificare la cartella alternativamente, e non cumulativamente, a sua scelta, al debitore principale o ad uno dei coobbligati. Fatto questo, l’azione di recupero coattivo verso gli altri debitori ben potrà essere attivata con una cartella notificata entro i termini di prescrizione. Al riguardo, si ricorda che tale termine è di 10 anni per i tributi erariali e di cinque anni per le sanzioni.

I diritti del condebitore estraneo alle vicende del debitore principale sono inoltre tutelati da un doppio ordine di condizioni. La prima riguarda la motivazione dell’atto che deve riportare puntualmente le ragioni poste a fondamento della pretesa rivolta, nel caso di specie, alla società di persone. Il socio ben potrà impugnare l’atto a lui destinato esercitando un diritto di difesa pieno e incondizionato, evidenziando ragioni attinenti anche al merito del credito tributario della società.

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