Civile

In caso di morte del contumace l'appello va sempre notificato agli eredi

immagine non disponibile

di Mario Piselli

In caso di morte della parte contumace, ancorché non notificata o certificata ai sensi del comma 4 dell'articolo 300 del Cpc, l'appello deve essere notificato agli eredi indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento stesso da parte del soccombente. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 16555 depositata lo scorso 6 agosto.

Ultrattività del mandato difensivo - In tema di ultrattività del mandato difensivo ci sono state due recenti pronunce delle sezioni Unite con le quali il giudice di legittimità, pur riferendosi a situazioni diverse, ha fornito in argomento interpretazioni non sempre collimanti.

Così, nella sentenza 15295/2014, la Corte ha affermato che in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per effetto dell'ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato.

Nella sentenza 6070/2013, invece, relativa all'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese, la Corte ha stabilito che se l'estinzione avviene in pendenza del giudizio in cui la società è parte, si determina l'interruzione con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci; mentre nel caso in cui l'evento non sia stato constatato nei modi di legge, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei confronti della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci.

Il principio dell'ultrattività del mandato non è ovviamente utilizzabile nei confronti del contumace; in questo caso, mancando ab origine il procuratore alla lite, riprende vigore il principio che onera dell'identificazione della giusta parte colui che propone il gravame.

Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 6 agosto 2015 n. 16555

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©