Rassegne di Giurisprudenza

In caso di violazione dei criteri di rotazione il lavoratore in Cig ha diritto al risarcimento

a cura della Redazione Diritto

Cassa integrazione guadagni straordinaria - Risarcimento del danno - Criteri di scelta - Rotazione illegittima.
La violazione delle indicate disposizioni sulla indicazione e sulla comunicazione alle organizzazioni sindacali di adeguati criteri di scelta del personale da sospendere e di adozione di meccanismi di rotazione nella sospensione - in assenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo giustificative dell'adozione di precisi meccanismi alternativi alla rotazione determinati ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8 - comporta l'illegittimità del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale e quindi l'illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l'accertamento, previa disapplicazione incidenter tantum del provvedimento amministrativo di concessione della CIGS, dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 cod. civ., essendo venuta meno, quale ragione d'esonero dalle conseguenze dell'inadempimento, l'elevazione al livello dell'impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 16 dicembre 2022, n. 37021

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione collocazione in cig - Violazione dei criteri di rotazione - Danno non patrimoniale da forzata inattività - Configurabilità - Fondamento.
Nell'ipotesi di accertata violazione dei criteri di rotazione per la collocazione in cassa integrazione, cui sia correlata anche la totale privazione di mansioni, il risarcimento del danno patrimoniale da illegittima sospensione - ristorato con il pagamento delle differenze fra il trattamento in CIG e le retribuzioni maturate nei relativi periodi - non assorbe il danno non patrimoniale sofferto per la forzata inattività - da liquidare in base a valutazione equitativa, anche mediante il ricorso alla prova presuntiva - quale lesione del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino nonché dell'immagine, della dignità e della professionalità del dipendente.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 28 settembre 2020, n. 20466

Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale - Mancata indicazione e comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere - Illegittimità - Disapplicazione da parte del giudice ordinario del provvedimento di concessione della c.i.g.s. - Obbligazione retributiva - Inadempimento del datore di lavoro - Valutazione alla stregua dei canoni ordinari - Fondamento.
In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'illegittimità del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere - di rotazione ovvero, ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell'art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 - comporta l'illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l'accertamento, previa disapplicazione "incidenter tantum" del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 cod. civ., essendo venuta meno, quale ragione d'esonero dalle conseguenze dell'inadempimento, l'elevazione al livello dell'impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 settembre 2011, n. 19618

Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Sospensione dal lavoro per collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria - Mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di individuazione dei lavoratori e delle modalità di rotazione - Illegittimità - Conseguenze - Azione dei lavoratori per il pagamento della retribuzione piena - Sussistenza.
In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, tale illegittimità potendo essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 maggio 2010 n. 11254