Penale

In Cassazione alt alla prescrizione solo per i giudizi arrivati in cancelleria dal 9 marzo al 30 giugno

Respinta la testi di un blocco più ampio per tutti i processi pendenti

di Giovanni Negri

Sospensione della prescrizione sì, ma non per tutti i giudizi pendenti. Solo per quelli arrivati in cancelleria dal 9 marzo al 30 giugno. Le sezioni Unite penali della Cassazione, con decisione anticipata da un’informazione provvisoria (le motivazioni arriveranno solo tra qualche tempo) fissano il perimetro applicativo del blocco deciso la primavera scorsa con il decreto legge n. 18.

Il nodo da sciogliere

Le sezioni Unite erano state chiamate in causa per definire la portata dello stop dei termini. Ovvero, se l’inedita causa di sospensione della prescrizione per l’emergenza sanitaria dovesse operare con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, sono arrivati in cancelleria nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, oppure, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in questo periodo, anche se non giunti in cancelleria tra le medesime date.

Il perimetro applicativo

Ora l’articolata informazione provvisoria mette nero su bianco che l’alt alla prescrizione disposto dall’articolo 83, comma 3-bis, del decreto legge n.18 del 2020, poi convertito dalla legge n. 27, opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione che sono arrivati alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Più nel dettaglio, sottolineano ancora le sezioni Unite, il corso della prescrizione è rimasto sospeso per legge dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nei procedimenti nei quali nel medesimo periodo era stata originariamente fissata udienza e questa è stata rinviata ad una data successiva al termine dello stesso. Analogamente, per effetto sempre dell’articolo 83 del decreto legge n. 18, la prescrizione è rimasta sospesa dal 12 maggio al 30 giugno 2020 nei procedimenti in cui in questo periodo era stata fissata udienza e ne è stato disposto il rinvio a data successiva al 30 giungono per effetto del provvedimento del capo dell’ufficio. Nel caso in cui il provvedimento di rinvio sia stato adottato successivamente al 12 maggio 2020, la sospensione decorre dalla data della sua adozione.

La somma dei periodi

Le sezioni Unite hanno poi precisato che i due periodi di sospensione si sommano in riferimento al medesimo procedimento esclusivamente nell’ipotesi in cui l’udienza, originariamente fissata nel primo periodo di sospensione obbligatoria, sia stata rinviata a data compresa nel secondo periodo e, quindi, di nuovo rinviata in esecuzione del provvedimento del capo dell’ufficio.

Il calendario delle udienze

L’intervento delle sezioni Unite così sposa la tesi, più favorevole agli imputati, per cui a determinare l’applicazione o meno dello stop è la data di arrivo nella cancelleria della Corte, disancorando la ragione dello stop dal rinvio delle udienze che, nei fatti, ha interessato anche i procedimenti arrivati in cancelleria prima del 9 marzo. La pronuncia comunque permette di affrontare con maggiore chiarezza lo snodo finale del procedimento penale, quello dove si rivela ancora più necessaria una tempestiva fissazione delle udienze per evitare di fare cadere sotto la scure della prescrizione procedimenti ormai arrivati al grado finale di giudizio.

Un aspetto ancora va ricordato. Le sezioni Unite si sono pronunciate solo adesso perchè hanno aspettato prima il verdetto della Corte costituzionale sulla legittimità dello stop alla prescrizione con portata retroattiva, a reati cioè commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. Legittimità che è stata affermata dalla Consulta pochi giorni fa con decisione resa nota per ora solo nella forma del comunicato stampa.

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