Civile

In Cassazione udienze pubbliche in panne su telematico e cartolare

La Relazione del Massimario della Suprema corte sottolinea che è cruciale l'assenza di misure tecniche del ministero della Giustizia. Inapplicabile la disciplina dei depositi digitali degli atti processuali

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di Giovanni Negri

Udienza telematica difficile, udienza cartolare impossibile, udienze pubbliche allora a porte chiuse. Almeno fino a quando non cesserà lo stato di emergenza Covid, oggi fissato al 31 gennaio 2021. Queste le conclusioni cui arriva l’Ufficio del massimario della Cassazione in una relazione che prende in esame gli elementi di novità introdotti da ultimo con il decreto ristori per i giudizi civili.

Per quanto riguarda l’udienza pubblica, la Relazione osserva che il quadro generale, così come determinato dall’articolo 23 del decreto ristori (il n. 137 del 2020) e dalle misure prese in precedenza, permette di concludere che il legislatore non ha voluto derogare sul punto alle regole generali fissate dall’articolo 221 del decreto legge n. 34 del 2020. Ora, il comma 7 dell’articolo 221 stabilisce che il giudice, acquisito preventivamente il consenso delle parti, può disporre che «l’udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice» si svolga «mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della giustizia»; soggiunge ancora la norma che l’udienza «è tenuta con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario».

In realtà, una deroga è stata introdotta dall’articolo 23, comma 7, del decreto Ristori e riguarda la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, essendo ora stabilito che il magistrato può partecipare all’udienza da remoto collegandosi anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario.

Se in astratto queste misure potrebbero interessare anche le udienze pubbliche in Cassazione, tuttavia, ricorda il Massimario, bisogna «registrare che, per un verso, ancora oggi non risulta adottato il provvedimento del direttore generale della Dgsia (che dovrà individuare i collegamenti audiovideo utilizzabili, ndr), pure previsto dalla ridetta disposizione (...). Per altro verso, va ricordato che l’udienza telematica fino ad ora non ha avuto ingresso in Cassazione, considerato che nella vigenza dell’articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, il Primo presidente dispose il rinvio di tutte le udienze pubbliche a data successiva al 30 giugno 2020, mentre per le udienze pubbliche ritenute urgenti venne disposta la trattazione, nel solo mese di luglio del 2020, a porte chiuse».

Quanto all’udienza cartolare, questa modalità di celebrazione delle udienze non sembra utilizzabile in Cassazione, per l’inapplicabilità nel processo civile davanti alla Corte della disciplina sui depositi telematici degli atti processuali, anche in questo caso per l’assenza del provvedimento della Dgsia. Problematico poi, in Cassazione, il rinvio ad altra udienza se nessuna delle parti deposita note scritte. Nel rito in Cassazione, infatti, non sono previsti rinvii della trattazione, anche nel caso di mancata comparizione di tutte le parti.

Del resto, sottolinea la relazione, perplessità sono state avanzate sulla possibilità di sostituire l’udienza pubblica davanti alla Corte, con un semplice scambio tra le parti di note contenenti istanze e conclusioni, perché il processo di cassazione è dominato appunto dall’impulso d’ufficio e, salvi i casi di rinuncia, nessuna diversa conclusione può inficiare quanto emerge dal ricorso e dal controricorso.

Resta possibile lo svolgimento allora dell’udienza pubblica, con il presidente del collegio che potrà decdiere che, per ragioni di sicurezza, il procedimento avvenga a porte chiuse.

Sul momento della decisione, infine, una volta sbloccato anche in questo caso il provvedimento della Dgsia si potrà ipotizzare una camera di consiglio, oppure una udienza pubblica telematica, che si terrà nei locali della Corte e in cui il presidente o un suo delegato, preferibilmente il consigliere più anziano, potrà partecipare da solo, con gli altri consiglieri che rimangono collegati da remoto; sarà poi sempre il presidente o il consigliere anziano a compilare e a sottoscrivere il dispositivo.

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