Civile

In Costituzione il valore educativo, sociale e di benessere dello Sport

Il testo modifica l'articolo 33 della Costituzione aggiungendo un ultimo comma

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

Lo sport entra nella Costituzione della Repubblica italiana divenendone uno dei valori tutelati. Il testo approvato modifica l'articolo 33 della Carta, aggiungendo un nuovo ultimo comma, che recita: "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". Una formulazione che riprende quanto nella XVIII Legislatura fu approvato in prima e seconda lettura dal Senato, e in sola prima lettura dalla Camera, dove non concluse l'iter in ragione dello scioglimento delle Camere.

Uno degli aspetti più dibattuti è stato proprio dove collocarlo all'interno della Costituzione. Ha poi prevalso la scelta di intervenire sull'art. 33, rispetto alle ipotesi alternative degli articoli 9 e 32. Per un verso, infatti, non si è voluto intervenire sui principi fondamentali, del resto proprio l'articolo 9, nella passata Legislatura è stato oggetto di un procedimento di revisione (con l'inserimento della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, oltreché degli animali), e si è voluto evitare il rischio di ingorghi. Per un altro verso l'articolo 33 è sembrato più idoneo (in ragione del suo contenuto più ampio: arte, scienza, istruzione, alta cultura) rispetto all'articolo 32, che invece tutelando specificatamente la salute, avrebbe finito col porre in risalto una sola delle diverse dimensioni e funzioni dello sport che si volevano valorizzare.

Come chiarito poi dalla relazione illustrativa la scelta del verbo "riconosce" richiama la formula linguistica utilizzata nell'articolo 2 della Carta, indicando l'attività sportiva come realtà "pre-esistente", alla Repubblica stessa che sceglie dunque di tutelarla e promuoverla.

La collocazione nell'articolo 33 dunque si mette in luce in primis il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona, della prativa sportiva. A cui va aggiunto quello sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione. Infine, la correlazione con la salute, intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.

Non vi era invece alcun riferimento allo sport nel testo originale del 1948 della Carta. Probabilmente per il fresco ricordo del fascismo che dello sport aveva fatto uno dei principali strumenti di propaganda, ma anche per le difficili condizioni economiche e sociali del dopoguerra che ponevano altre priorità. Gli unici circoscritti riferimenti in fonti di rango costituzionale erano previsti nello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e in quello del Friuli - Venezia Giulia. Con la riforma del Titolo V, del 2001, invece lo sport entra nella Costituzione ma solo ai fini del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni.

Da ricordare anche una lontana sentenza della Corte costituzionale che negli anni '70 allude allo sport come "attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato" (sent. n. 57 del 1976). Solo di recente l'accesso alla pratica sportiva e la sua valenza educativa, sociale e di promozione del benessere psicofisico hanno trovato ampio riconoscimento. In questo senso va la legge n. 107/2015 che, nelle istituzioni scolastiche, garantisce fra l'altro "il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore". Sempre in questa direzione nel novembre 2021, è stato adottato, con Accordo Stato-Regioni, il documento recante le "Linee di indirizzo sull'attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie".

Sul piano del diritto internazionale ed europeo numerosi sono i riconoscimenti del valore dello sport anche se esso non figura espressamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di giustizia però ha a più riprese portato lo sport entro l'ambito di applicazione del diritto europeo (le principali pronunce sono legate la libera circolazione di persone, lavoratori e servizi, le sentenze Bosman del 1995, Agostini del 1998, Malaja del 2000).

Con riguardo invece ai ventisette Stati membri dell'Unione europea disposizioni relative alla promozione dello sport sono presenti in carte fondamentalo: Bulgaria, Croazia, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria. Sono tutte Costituzioni "di seconda generazione", o "giovani" rispetto a quelle italiana o tedesca.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©