Amministrativo

In "Gazzetta" il Dl Covid: emergenza prorogata fino al 30 aprile. Nascono le zone bianche a basso rischio

Il regime di base è il "giallo rafforzato", con divieto di spostamento fra Regioni valevole fino al 15 febbraio. Varata la piattaforma informativa nazionale sui vaccini e previsti alcuni differimenti elettorali

di Aldo Natalini

Ancora misure anti-Covid: due i provvedimenti di rilievo varati (dopo la presa d’atto delle dimissioni – accettate – delle ministre di Italia Viva) nel corso del penultimo Consiglio dei ministri: uno di carattere amministrativo, l’altro avente valore di legge.

Resta il modello di suddivisione in aree differenziate di rischio, che sarà attuato col prossimo Dpcm in vigore dal 16 ottobre: il regime di base è il “giallo rafforzato”, con divieto di spostamento fra Regioni valevole fino al 15 febbraio;viene istituita una quarta area, bianca, caratterizzata da bassi livelli di contagio (sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti e Rt sotto a 1: situazione allo stato non presente in alcuna Regione). Confermata anche la prescrizione di poter ricevere a casa massimo due persone non conviventi, come già avvenuto durante le vacanze di Natale.

Frattanto, diventano dodici le regioni arancioni e tre quelle rosse, in base ai nuovi criteri di rischio (dai parametri Rt ai dati sui contagi ogni 100mila abitanti) introdotti col precedente decreto-ponte.

Nella nuova cornice legislativa di cui all’odierno Dl 14 gennaio 2021 n. 2 (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 10 del 14 gennaio e in vigore dal 14 gennaio) , il Dpcm attuativo – sulla base di quanto anticipato dal Ministro Speranza in Parlamento – prevede la riapertura dei musei nelle Regioni in area gialla; la riduzione degli assembramenti negli spazi antistanti i locali pubblici a rischio di aggregazione attraverso la limitazione dell’asporto per i bar a partire dalle 18; l’ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto, secondo i 21 parametri definiti dal Dm del 30 aprile scorso.

  Proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021

Il Consiglio dei Ministri, stante la persistenza della situazione di emergenza sanitaria da diffusione del virus Sars-Cov-19 – dichiarata ormai un anno fa dall’Oms – e l’avvio della campagna vaccinale di massa, ha deliberato anzitutto l’ulteriore proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza (termine che sarebbe scaduto, per effetto della precedente delibera del Consiglio dei ministri dello scorso ottobre, il prossimo 31 gennaio 2021).

L’odierna deliberazione – che ha valore amministrativo e non è soggetta al controllo preventivo di legittimità a fini contabili (articolo 25, comma 5, del Dlgs n. 1/2018) – ha l’effetto di protrarre l’applicazione fino alla nuova scadenza dello speciale statuto normativo d’eccezione previsto dal Codice della protezione civile, il quale consente, a fronte di eventi emergenziali di rilievo nazionale, di gestire ogni contesto di rischio con iniziative di carattere straordinario e urgente mediante ordinanze extra ordinem da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente … e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea»: articolo 25, comma 1, del Dlgs 1/2018) e con l’individuazione di apposite risorse finanziarie da destinare all’avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione (articolo 25, comma 2, lettera a, del Dlgs 1/2018).

Alla nuova data del 30 aprile 2021 occorrerà raccordare la congerie di previsioni emergenziali che – in forma fissa – facevano rinvio alla vecchia scadenza del 31 gennaio (mentre assai più agevole è la tecnica del rinvio “mobile”, sperimentata ad esempio col Dl Ristori bis in tema di appello cartolare: vedi A. Natalini, Giudizio d’appello cameralizzato: estesa l’opzione per udienze virtuali, in Guida al diritto, 2020, n. 47, pagina 60).

L’esecutivo, ancorando (allo stato) al 30 aprile la fine dello stato di emergenza sanitaria, si è discostato dal parere del Comitato tecnico scientifico che aveva sollecitato un’ulteriore proroga fino al 31 luglio 2021 (termine che, almeno formalmente, sarà peraltro l’ultima data a disposizione poiché il Codice della protezione civile prevede la prorogabilità dello stato di emergenza di 12 mesi e poi di altri 12 mesi da conteggiare però rispetto alla fine della prima dichiarazione).

 Decreto legge recante u lteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il decreto legge n. 2/2021 introduce ulteriori disposizioni urgenti aventi forza di legge per il contenimento della diffusione del COVID-19 prorogando, anzitutto, al 30 aprile 2021 – cioè alla nuova data di scadenza dello stato di emergenza, come da separata deliberazione del Consiglio dei ministri – il termine di legge entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure di contenimento (limitative della libertà personale o d’impresa) finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei Dl n. 19/2020 e 33/2020.

Anche in questo caso, come per gli ultimi tre decreti legge (Dl Epifania n. 1/2021, Dl-cornice n. 158/2020 e il Dl Natale n. 172/2020), la necessità del ricorso ad ulteriore atto-fonte di rango primario si spiega in ragione dell’imminente scadenza – che era fissata al 31 gennaio 2021 – del termine per l’adottabilità delle misure di contenimento anti-contagio valevoli su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Dl n. 19/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 35/2020 (normativa che offre copertura alle riserve di legge di cui agli articoli 16, 17, 19, 33, 34 e 41 della Costituzione).

Il Dl allunga fino al 15 febbraio 2021 (la bozza iniziale prevedeva addirittura il termine del 5 marzo) il divieto - già in vigore - di spostamento tra Regioni (o Province autonome diverse) anche nelle regioni “gialle”, con l’eccezione dei movimenti giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, da attestare tramite autocertificazione (penalmente sanzionabile in caso di mendacio salvo che per le mere “intenzioni”, che non costituiscono reato di falso: vedi NT Plus Diritto del 21 dicembre 2020). Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021,sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;

- qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

 

Sanzioni amministrative

L’articolo 2 del Dl n. 2/2021 sanziona espressamente la violazione delle suddette disposizioni – come attuate dal Dpcm in vigore dal 16 gennaio 2021 - «ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», come convertito.

Questo espresso rinvio (ricettizio) richiama (come già col Dl n. 1/2021 ed il Dl n. 172/2020, che pose rimedio al noto bug legislativo generato dal Dl n. 158/2020: vedi NT Plus Diritto del 21 dicembre scorso) l’intero armamentario sanzionatorio varato durante la “fase 1” dell’emergenza sanitaria ed il connesso regime procedurale.

In caso di trasgressione alle misure di cui sopra, come tradotte nell’emanando Dpcm, scatta dunque un illecito amministrativo pecuniario - di competenza del Prefetto del luogo dove è accertata la violazione – che è sanzionato da 400 a 1.000 euro (il minimo è abbattibile a 280 euro in caso di pagamento entro i cinque giorni dalla notifica del verbale), con raddoppio in caso di recidiva.

Il compiuto richiamo all’articolo 4 del Dl n. 19/2020 rileva anche a fini processuali: contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento irrogata dal Prefetto è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs n. 150/2011 (cui fa rinvio l’articolo 22 della legge n. 689/1981). Il rito applicabile è (non quello ordinario ma) quello del lavoro e la competenza è del Giudice di Pace.

 Istituita la zona bianca (a futura memoria)

Il decreto legge istituisce sin d’ora la cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano – rectius: si collocheranno (trattandosi di previsione allo stato inapplicabile da nessuna parte, attesi gli attuali livelli diffusività del virus) – le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai Dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli, fatte salve eventuali specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

 

Piano vaccini: istituita una piattaforma informativa nazionale

Per accelerare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da Covid-19, inserito nell’ultima legge di bilancio, il Dl istituisce «in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali» una piattaforma informativa nazionale volta ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.

Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

 

Differimenti vari

In considerazione del permanere dell’emergenza sanitaria e dell’evoluzione del quadro epidemiologico su tutto il territorio nazionale, il decreto legge prevede infine talune norme di differimento.

In materia elettorale, dispone che:

- le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021;

- le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria.

A livello di certificazioni amministrative, prevede la proroga ex lege dei permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021, la cui efficacia slitta alla medesima data.

 

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