Civile

In "Gazzetta" il Dl Semplificazioni, poteri sostitutivi contro l'inerzia della PA

Il Dl Semplificazioni-governance è in vigore da oggi. Il provvedimento, in 67 articoli, definisce la governance del Pnrr

di Francesco Machina Grifeo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129 il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante: "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

È in vigore da oggi dunque il provvedimento che in 67 articoli definisce la governance del pnrr e che contiene le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. La prima parte fissa le norme in materia di governance definendo il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del pnrr; poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie. La seconda parte contiene disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa. Sono previste, tra l'altro, procedure speciali per alcuni progetti del pnrr, semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici pnrr e pnc, modifiche alla disciplina del subappalto con una nuova soglia che sale dal 40 al 50% e garanzie per i lavoratori impiegati.

Interventi sulla L. 241/90 - Accelerazione sui tempi del procedimento amministrativo regolato dalla legge 241/1990. Per evitare rallentamenti che potrebbero compromettere i tempi serrati di attuazione delle misure si è prevista la creazione di alcuni automatismi. Così , l'articolo 61 del decreto prevede un rafforzamento del potere sostitutivo in caso di inerzia dell'amministrazione. Con una modifica all'articolo 2 (legge 241/90), si aggiunge infatti la possibilità da parte dell'organo di governo di individuare il soggetto sostitutivo non solo nell'ambito delle "figure apicali" dell'amministrazione ma anche in "una unità organizzativa". E decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il responsabile o l'unità organizzativa, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Mentre l'articolo 62 (Rafforzamento della disciplina del silenzio assenso) inserisce un comma 2 bis all'articolo 20 (sempre della 241 del 1990). In pratica si prevede che il privato possa chiedere all'amministrazione una attestazione relativa al decorso dei termini che se non arriva entro dieci giorni può essere sostituita da una dichiarazione. "Nei casi in cui – recita il testo di modifica - il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.".

L'articolo 63, rubricato "Annullamento d'ufficio", prevede infine che all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola "diciotto" sia sostituita dalla seguente: "dodici". In sostanza, l'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo illegittimo scende da 18 a 12 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

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