Penale

In Gazzetta la legge sulle statistiche contro la "Violenza di genere"

Questa mattina invece il Senato ha approvato all'unanimità (211 sì) la Risoluzione relativa ai percorsi di 'trattamento per uomini autori di violenza'

di Francesco Machina Grifeo

É stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio n. 120, la legge 5 maggio 2022 n. 53"Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere", in vigore dall'8 giugno prossimo. Intanto questa mattina in Senato c'è stato il via libera unanime delle forze politiche (211 sì) alla Risoluzione relativa ai percorsi di 'trattamento per uomini autori di violenza', su cui il governo aveva espresso parere favorevole.

La f inalità della legge n. 53/2022 (A rticolo 1) è quella di garantire un flusso informativo adeguato "per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno". Questo comporta (Art. 2) una revisione degli obblighi generali di rilevazione. L'Istat e il Sistan realizzeranno, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale. E la Relazione al Parlamento sull'attivita' dell'Istat sarà all'uopo integrata (Art. 3).

Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso (Art. 4) hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne. In particolare le informazioni dovranno rilevare: a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima; b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori; c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime. Le amministrazioni tuttavia dovranno provvedevi "con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Al fine poi di approfondire ulteriormente l'analisi (Art. 5) il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a dotare il Centro elaborazione dati di funzionalità che consentano di rilevare ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione autore-vittima, nonchè, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

Mentre, sempre entro dodici mesi, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato. La relazione autore-vittima è rilevata, per i seguenti reati: a) omicidio anche tentato; b) percosse; c) lesioni personali; d) violenza sessuale; e) atti sessuali con minorenne; f) maltrattamenti contro familiari e conviventi; g) atti persecutori; h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; l) costrizione o induzione al matrimonio di cui; m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; o) interruzione di gravidanza non consensuale; p) sequestro di persona; q) violenza privata; r) violazione di domicilio; s) violazione degli obblighi di assistenza familiare anche in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio; t) prostituzione minorile; u) abbandono di persona minore o incapace; v) danneggiamento; z) estorsione; aa) minaccia; bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; cc) circonvenzione di incapace; dd) tratta di persone.

Il sistema raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

Con Dm giustizia, da adottare entro dodici mesi, si interviene (Art 6) sul regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, Dm giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato, al fine di prevedere l'inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato.

Infine, (Art. 7) per supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale dell'Istat e del Sistan, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati. Le indagini devono evidenziare: a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima; b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori; c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.

Tornando invece alla Risoluzione di oggi con i percorsi di 'trattamento per uomini autori di violenza', che arrivano dopo le misure punitive del Codice Rosso, si cerca di ridurre il fenomeno con la previsione di misure preventive in appositi Centri specializzati. La risoluzione arriva all'esito della Relazione sui "percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere" della Commissione di inchiesta sul femminicidio. Nel testo si chiede all'esecutivo di "accogliere e attuare le azioni indicate nelle conclusioni del documento e ad intraprendere ogni iniziativa utile a tal fine".

"Si tratta di un enorme successo. Una pagina di politica bella, che depone per un percorso di maturazione della politica nell'ambito del contrasto alla violenza sulle donne", spiega la relatrice del testo, la senatrice Alessandra Maiorino (M5S), non nascondendo la soddisfazione per la risoluzione "votata da tutti, maggioranza e opposizione". Le conclusioni del testo prevedono, tra le altre cose "l'istituzione e il sostegno dei programmi rivolti agli uomini autori di violenza domestica e di genere hanno l'obiettivo di accompagnare gli autori in un percorso di cambiamento dei comportamenti violenti per raggiungere la finalità di tutelare le vittime e interrompere la violenza, prevenendo nuove violenze, escalation e recidive".

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