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In “Gazzetta” il nuovo Dl immigrazione: novità su flussi, caporalato e controlli

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2024, è stato pubblicato il Decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, il testo è entrato immediatamente in vigore

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di Francesco Machina Grifeo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2024 il Decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 contenente “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”. Il testo è entrato immediatamente in vigore.

Il provvedimento, nella sua prima parte, integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Tra gli interventi maggiormente significativi al Capo I si segnalano: la precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro; l’inibizione al sistema per i successivi tre anni dei datori di lavoro che, per causa a sé imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto; il limite al numero di domande attivabili in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività; possibilità per gli stagionali di stipulare un nuovo contratto entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto; l’introduzione di un canale di ingresso sperimentale per il 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità.

Il Capo II del decreto-legge riconosce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, alle quali è esteso l’ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale. Alla scadenza, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote.

In base al Capo III del decreto-legge, i piloti degli aeromobili o droni che partono o atterrano in Italia ed effettuano ricerca finalizzata al soccorso in mare hanno l’obbligo di informare immediatamente di ogni emergenza l’ente dei servizi del traffico aereo competente.

Lo straniero richiedente asilo ha specifici obblighi di collaborazione e cooperazione ai fini dell’accertamento della propria età, identità, cittadinanza ecc.. In caso di mancata cooperazione il questore può disporre l’accesso immediato ai dati contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni.

Si introduce un’ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di coloro che siano rintracciati a seguito di soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’UE. In caso di allontanamento ingiustificato si sostituisce la disciplina vigente con la nuova, relativa al ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Il Capo IV del Decreto-legge detta disposizioni processuali. In particolare, introduce il potere di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento dello straniero adottati dalle sezioni specializzate innanzi alla Corte d’Appello attraverso lo strumento del reclamo. È possibile proporre appello avverso il diniego o la revoca della protezione speciale adottati dalla sezione specializzata.

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