In Gazzetta Ufficiale il D.M. per il finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani
Il D.M. investe gli enti territoriali di un ruolo fondamentale nel contrasto all'inquinamento: a loro, infatti, spetta il compito di individuare i siti orfani e, successivamente, provvedere alla loro bonifica, controllando e monitorando la realizzazione degli interventi finanziati dal Ministero
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 gennaio il D.M. 29 dicembre 2020 "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani" del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il decreto in commento è di grande interesse perché detta i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. Criteri e modalità che si aspettavano dal 2018.
Andiamo con ordine. I siti orfani sono tutti quei siti potenzialmente contaminati (ossia quei siti nei quali è possibile la presenza di elementi inquinanti) per i quali non è stato individuato il soggetto responsabile sul quale gravano gli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale del sito.
Se il responsabile ella contaminazione del sito non sia individuabile o non provveda e non provveda altro soggetto interessato, gli interventi necessari sono adottati dall'amministrazione competente.
La questione non è di poco conto se si considera che nel territorio italiano i siti contaminati sono oltre 12.000 (dati ISPRA). A ciò si aggiunga il fenomeno dell'inquinamento storico presente nel sito che rende difficile stabilire con certezza l'evento che lo ha generato e, quindi, l'effettivo responsabile.
Poiché le procedure di bonifica hanno costi spesso molto elevati, per l'attuazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati cd. orfani nel 2015 veniva istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo (art. 1, comma 476, l. n. 208/2015). Fondo poi incrementato dalla legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018, art. 1, comma 800).
L'erogazione delle maggiori risorse stanziate dalla l. n. 145/2018, art. 1, comma 800, veniva, però, subordinata alla definizione dei criteri e delle modalità di trasferimento da indicarsi con decreto ministeriale. Decreto poi emanato solamente il 29 dicembre 2020.
Il decreto offre una definizione di "sito orfano" individuandolo in quel "sito potenzialmente contaminato" la cui bonifica non sia stata ancora intimata al responsabile o, comunque, non sia stata effettuata perché il responsabile non è individuabile ovvero non vi abbia provveduto.
Il "sito orfano" è, dunque, quel sito per il quale è necessario l'intervento della pubblica amministrazione per l'avviamento delle operazioni di bonifica.
Lo stanziamento complessivo di risorse (pari ad oltre 100 milioni) viene diviso a metà tra le regioni del centro-nord e la restante metà alle regioni del Mezzogiorno.
A ciascuna Regione e Provincia autonoma vengono assegnate risorse in misura variabile (ad es., alla Sicilia spetterà un massimo di € 13.557.665,35 mentre al Friuli-Venezia Giulia un massimo di € 1.795.018,00).
Il decreto assegna agli enti territoriali un ruolo fondamentale. In prima battuta, si dovrà provvedere all'individuazione degli interventi prioritari sui siti orfani che presentano un maggior rischio ambientale e sanitario.
Dopo l'individuazione dei siti, dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire, il Ministero provvederà al trasferimento delle risorse stanziate, previo accordo tra enti e Ministero. Ma attenzione, le spese sostenute potranno sempre essere poste a carico del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato.
Gli accordi tra enti e Ministero conterranno, infatti, le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese.
Alle Regioni ed alle Province autonome spetta anche il compito di controllo e monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati: se, infatti, la Regione o la Provincia autonoma o i soggetti attuatori si rendono inadempimenti, il Ministero provvede alla revoca dei finanziamenti.
Il Ministero ha dato avvio alla partita contro l'inquinamento, spetta alle Regioni e alle Province autonome dargli concreta attuazione.
* Agostino Sola