Giustizia

In Gazzetta Ufficiale il testo del "Milleproghe" coordinato con le modifiche della legge di conversione

Resta il nodo del blocco degli sfratti. Sul fronte avvocati invece disposta la proroga di un ulteriore anno per la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori<br/>

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 il testo coordinato, con la legge di conversione 26 febbraio 2021 n. 21, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 cd. "Milleprororghe" (Gazzetta Ufficiale, n. 323 del 31 dicembre 2020).

Il testo reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto"».


Resta il nodo del blocco degli sfratti, la cui scadenza non è stata modificata ed è perciò rimasta fissata al 30 giugno 2021. Fino a questa data restano sospese l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa.
Altro tema divisivo è quello tributario. La scelta è stata quella di riprodurre nella legge di conversione quanto già stabilito con il Dl 7/2021, evitando di prorogare ulteriormente il temine finale di scadenza dei versamenti, che rimane fissato al 28 febbraio 2021. Gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono, invece, notificati nel periodo compreso

tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Sul fronte avvocati invece, il comma 5-bis, dell'articolo 8, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense. La disposizione interviene sull'art. 22 della legge forense (legge n. 247 del 2012), consentendo l'iscrizione all'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di

cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 9 anni (in luogo degli attuali 8 anni) dall'entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 2 febbraio 2022.

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