Immobili

In seconda convocazione assemblea valida se presenti un terzo dei condomini e non vi sono dissenzienti

L'articolo 1136 del Cc privilegia il criterio della maggioranza del valore dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali

di Mario Finocchiaro

In tema di condominio negli edifici la regola posta dall'art. 1136, comma 2 Cc, secondo la quale la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, va intesa nel senso che coloro che abbiano votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l'intero art. 1136 Cc privilegia il criterio della maggioranza del valore dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali . Così l'ordinanza 25558/2020 della seconda sezione della Cassazione.

Validità delle deliberazioni in materia di condominio - Per la validità delle deliberazioni in materia di condominio la legge [anteriore alla novella di cui alla legge n. 220 del 2012] richiede in ogni caso che esse siano prese a maggioranza di voti, per cui intanto una deliberazione diventa obbligatoria per tutti i condomini, compresi i dissenzienti, in quanto il numero di coloro che hanno votato a favore, e la entità degli interessi da essi rappresentati, superino il numero dei condomini.

L'assemblea in prima convocazione deve considerarsi costituita validamente quando siano presenti tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio comune e i due terzi dei partecipanti al condominio.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita da un terzo dei condomini e da un terzo almeno del valore dell'intero edificio. Per la validità delle deliberazioni nel caso di assemblea di prima convocazione, si richiede un numero di voti che rappresentino la maggioranza ossia la metà più uno degli intervenuti all'assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio, nel caso di seconda convocazione, è sufficiente un numero di voti che rappresentino il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio tranne che non si tratti di deliberazioni aventi l'oggetto indicato nel quarto e nel quinto comma dell'art. 1136 Cc, per l'approvazione delle quali e richiesta una diversa maggioranza. Nel secondo caso, perché la deliberazione si intenda approvata, non basta che essa riporti il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio, ma occorre anche che i condomini dissenzienti siano in numero inferiore a un terzo, ovvero che siano presenti in assemblea un terzo dei condomini e non vi siano dissenzienti (M. Fin.).

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