In udienza sempre ammesso il deposito analogico di atti e documenti
Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 24708/2025, affermando un principio di diritto con riguardo alla costituzione di parte civile
“Il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d. analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali”. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 24708/2025, che ha accolto il ricorso di due persone contro l’ordinanza del Tribunale di Tivoli che ne aveva escluso la costituzione quali parti civili, perché non avvenuta con le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis cod.proc.pen.
Una lettura che è stata però considerata “abnorme” dalla Quinta Sezione penale che sul punto chiarisce: “L’ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta direttamente in udienza per violazione della previsione di cui all’art. 111 -bis cod. proc. pen., che prescrive come obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali, è abnorme per avere fatto riferimento a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare, e quindi tale da risultare ’extra-vagante’ rispetto al sistema processuale”.
La decisione è subito stata salutata con favore dalla Camere penali nel corso del recente incontro a Via Arenula tra il Segretario Rinaldo Romanelli e il delegato di Giunta Gian Luca Totani con la Direzione generale per i servizi applicativi del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia. L’incontro verteva sulle criticità del processo telematico, alcune delle quali, secondo i penalisti sono “avviate verso una concreta soluzione nella nota di rilascio di aggiornamenti al PDP la cui messa in esercizio è in corso”.
Tornando alla sentenza, per la Cassazione il dato dirimente risiede nel fatto che la costituzione di parte civile è avvenuta in udienza, ai sensi dell’art. 78 Cpp. Le attività d’udienza, infatti, non sono state toccate dalla riforma ‘Cartabia’. E tra di esse certamente rientra la costituzione di parte civile (come pure, il deposito di una nomina in corso di causa o la produzione di un documento in udienza, ad esempio, all’esito dell’esame di un teste).
Peraltro, l’art. 111-bis, comma 3, ha già previsto una deroga alla regola (oramai generale) del deposito telematico obbligatorio, ossia nelle ipotesi in cui la “natura” dell’atto o del documento o “specifiche esigenze processuali” non consentano l’acquisizione informatica: è il caso, per esempio, di una “planimetria” che non può essere digitalizzata o di un “testamento olografo” di cui si contesta la genuinità, documenti che devono pertanto essere necessariamente prodotti in originale. La deroga, prosegue la Corte, riguarda poi anche talune ‘specifiche esigenze processuali’. È in tale categoria può farsi rientrare anche il deposito di “atti” – quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, devono essere depositati in udienza”.
Anche la circolare Dgsia dell’8.01.2025, con riferimento alla previsione dell’art. 111-ter, comma 3, cod. proc. pen., del resto, onera la cancelleria della scansione dei documenti o degli atti cartacei prodotti in udienza. In sintesi, l’obbligo di deposito telematico, introdotto dalla normativa, primaria e secondaria, deve intendersi riferito ai casi di costituzione anticipata, per l’udienza preliminare, o per l’udienza predibattimentale, e non anche al caso, qui ricorrente, della costituzione che avvenga direttamente in udienza, come consentito dall’art. 78 cod. proc. pen.
Diversamente, argomenta la sentenza, si dovrebbe escludere la facoltà della parte offesa di costituirsi in giudizio direttamente in udienza - non potendo pretendersi che sia effettuato, in quella sede, il deposito telematico dell’atto di costituzione -, con ciò “ponendosi in contrasto con il dettato normativo dell’art. 78 cod. proc. pen., oltre che con le previsioni di cui agli artt. 111-bis e 111-ter cod. proc. pen., con conseguente lesione del diritto di difesa”.
Nel caso specifico, dunque, il Tribunale ha erroneamente applicato la disposizione dell’art. 111-bis Cpp e gli obblighi previsti in materia di deposito telematico degli atti, ormai vigenti per effetto del D.M. del ministero della Giustizia del 27 dicembre 2024 n. 206, per aver ritenuto applicabile tale disciplina anche al caso della costituzione della parte civile avvenuta in udienza.