Inadempimento parziale del contratto di appalto e quantificazione del corrispettivo con modalità di calcolo "a corpo"
Contratto di appalto -Inadempimento parziale - Quantificazione del corrispettivo - Modalità di calcolo "a corpo" e non a misura - Determinazione del prezzo - Somma fissa e variabile - Modifiche escluse
Quando, in un contratto di appalto o noleggio, il corrispettivo viene pattuito dalle parti con la modalità di quantificazione a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera. In questo caso, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece il costo di quelli realizzati.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 21 marzo 2023, n. 8038
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - In genere - Appalto "a corpo" - Prezzo globale e prezzo ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste nel computo metrico - Difformità - Rettifica ex art. 1430 cod. civ. - Esclusione - Fondamento
In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di appalto "a corpo", nel quale il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile, l'eventuale difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo nel senso di errore materiale rettificabile, ai sensi dell'art. 1430 cod. civ., poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l'appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 7 giugno 2012, n. 9246
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - In genere - Appalto "a corpo" - Nozione - Lavori aggiuntivi e varianti - Compenso ulteriore - Criterio di calcolo - Determinazione "a misura" delle sole varianti - Fondamento
In tema di appalto di opere pubbliche, pur essendo il prezzo "a corpo" fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo" accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto "a corpo" non può trasformarsi progressivamente in appalto a "misura".
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 7 giugno 2012, n. 9246
Opere pubbliche (appalto di) - Controversie - In genere - Prezzo - Interessi sulle somme spettanti all'appaltatore a seguito di controversia - Decorrenza - Distinzione tra controversia definita in via amministrativa o arbitrale e giudizio ordinario - Rilevanza - Effetti
In tema di appalto di opere pubbliche, la decorrenza degli interessi sulle somme spettanti all'appaltatore a seguito di controversia a far data dal trentesimo giorno successivo alla registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto di esecuzione della decisione della controversia (art. 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063) riguarda solo le somme dovute in dipendenza di controversie definite in via amministrativa od arbitrale, e sempre che l'atto risolutivo della controversia sia registrato alla Corte dei conti, e non trova applicazione nei giudizi ordinari, per i quali vale il principio di diritto comune della decorrenza degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, in quanto la norma citata ha carattere eccezionale e, quindi, non è interpretabile estensivamente.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 7 giugno 2012, n. 9246
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