Inammissibile interpretare in modo estensivo la norma che limita l'attività del geometra
Inammissibile una interpretazione estensiva ed evolutiva della previsione sub lett. m) dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 - che limita l'attività del geometra a quella di progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili - atteso che la stessa in quanto norma eccezionale non si presta ad applicazione analogica e non potendosi pervenire a una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2 legge n. 1086 del 1971 e art. 17 della legge n. 64 del 1974 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale. Così la sezione II della Suprema corte con l'ordinanza 12 novembre 2019 n. 29227.
Una scelta inequivoca del legislatore - Nello stesso senso, i limiti posti dall'art. 16, lett. m), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondono a una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato.
È pertanto esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o evolutiva di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire a una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2 della legge 5 novembre 1971, n.1086 e art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale, Cassazione, sentenza, 7 settembre 2009 n. 19292.
Sempre nello stesso senso (è esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o «evolutiva» di tale disposizione (art. 16, lett. m), regio decreto n. 274 del 1929) che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2 legge 5 novembre 1971, n. 1086 e art. 17 legge 2 febbraio 1974, n. 64 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale. Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6036, in Giurisd. amm., 2012, I, p. 1638.
Un altro indirizzo interpretativo - lDiversamente, peraltro, per l'affermazione che alla luce di un'interpretazione evolutiva dell'art. 16 regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274, che tenga conto anche delle novità introdotte dalla legge 2 marzo 1949 n. 144 secondo un criterio di normalità, rientrano nella competenza professionale dei geometri (nella categoria delle opere di urbanizzazione) la progettazione di una strada che non preveda opere di una certa complessità (quali, ad esempio, ponti, gallerie o grossi muri di contenimento) nonché del sistema di collegamento alla preesistente rete fognaria e raccolta delle acque piovane (trattandosi di opere di non grande rilievo), mentre non vi rientrano l'impianto di illuminazione stradale, compresi i lavori di interramento dei cavi esistenti e la scelta di tutto il materiale elettrico da utilizzare, Trib. Amm. Reg., Sardegna, 19 aprile 1995, n. 547, in Trib. reg. amm., 1995, p. 3385.
In questo ultimo senso, altresì, Trib. Amm. Reg., Lazio, sez. Latina, 14 marzo 1984, n. 117, ivi, 1984, p. 1207: l'art. 16 lett. f) regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, che disciplina l'esercizio della professione di geometra e pone l'oggetto e i limiti dell'attività riservata a tale categoria, va interpretato in modo evolutivo ed in coerenza con l'elencazione analitica fatta dalla legge 2 marzo 1949, n. 144, il quale fissa le tariffe professionali dei geometri stessi; pertanto, la linea di separazione tra la competenza professionale dei geometri e quella di ingegneri ed architetti va sostanzialmente ravvisata nel concetto di modestia dei lavori affidabili ai primi, desumibile dallo stesso art. 16 regio decreto n. 274 cit., nel senso di ritenere i geometri abilitati all'esercizio di tutte le attività elencate negli art. 55 e segg. legge n. 144 del 1949, purché non implicanti la soluzione di rilevanti problemi tecnici e circoscritte entro determinati limiti, anche di valore.
Sulle limitate competenze professionali - Nell'ottica della pronunzia in rassegna, per l'affermazione, da un lato, che l'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929 n.274 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente adopere con destinazione agricola, che non implichino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ex art. 1, regio decreto 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e architetti iscritti nell'albo, dall'altro, che la disciplina del suddetto regolamento professionale non è stata modificata dalle leggi 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64 che recepiscono la previgente ripartizione, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative e deve perciò escludersi che i geometri siano abilitati a progettare costruzioni in cemento armato, salvo che per le piccole costruzioni accessorie di natura rurale, con la conseguenza della nullità del rapporto tra il geometra ed il cliente, Cassazione, sentenza, 15 febbraio 1996 n. 1157. Non diversamente, Cassazione, sentenze, 30 marzo 1999, n 3046 e 15 febbraio 2005, n. 3021.
Sulle, limitate, competenze professionali dei geometri (la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili, prevista dall'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929 n.274, riguarda le costruzioni rurali e degli edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, nonché il progetto, la direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili), altresì, Cassazione, sentenza, 21 dicembre 2006, n. 27441, che ha rigettato il motivo di ricorso del geometra - avverso la sentenza che gli aveva negato i compensi per la ristrutturazione di un fabbricato con travi e pilastri in cemento armato - secondo cui erroneamente la corte di merito aveva ritenuto che la progettazione in cemento armato è esclusa dalla competenza dei geometri indipendentemente dalla modestia dell'opera, nonché Cassazione, sentenza, 7 settembre 2009, n. 19292, secondo cui i geometri non sono abilitati, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, a redigere progetti di massima, ove riguardanti, fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite dalla suddetta norma, costruzioni richiedenti l'impiego di strutture in cemento armato; né l'eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitata, è idoneo a sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione.
Cassazione –Sezione II – Ordinanza 12novembre 2019 n. 29227