Penale

Inammissibile l’appello con la sottoscrizione digitale di avvocato privo di nomina fiduciaria

Anche se il professionista che sottoscrive è individuato come sostituto dallo stesso difensore di fiducia quest’ultimo non ne può autenticare la nomina in assenza di qualsiasi atto proveniente dalla parte

di Paola Rossi

La sottoscrizione digitale dell’appello da parte di avvocato diverso da quello ritualmente nominato difensore di fiducia, comporta inevitabilmente l’inammissibilità dell’atto di gravame depositato telematicamente.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 2338/2026 - ha confermato l’insormontabilità del vizio di sottoscrizione digitale dell’impugnazione da parte del difensore di fiducia. A meno che non sia provato che ciò non è dovuto a propria negligenza. E non sopperisce al vizio neanche che lo stesso difensore di fiducia abbia autenticato la nomina del sostituto. Manca, infatti, un presupposto fondamentale del corretto esercizio di difesa nel processo in snodi decisivi quali l’impugnazione della sentenza. Quindi la volontà di appellare deve essere chiara e proveniente dalla parte interessata: per cui la nomina fiduciaria al professionista che agisce e sottoscrive l’atto depositato contro la decisione di primo grado deve essere riferibile all’imputato con conferimento dei relativi poteri nel processo al proprio difensore nominato.

Il caso concreto

Nella vicenda risolta l’atto di gravame depositato telematicamente risultava sottoscritto da un avvocato diverso da quello di fiducia e non era presente in atti una diversa nomina dell’avvocato sottoscrittore quale nuovo difensore fiduciario. A fronte della dichiarazione di inammissiblità dell’appello presentato con la firma digitale del collega il difensore di fiducia riteneva inapplicabile il disposto dell’articolo 87 bis, comma 7, lettera a), del Dlgs 150/2022 in quanto a suo avviso la norma transitoria si riferisce espressamente all’assenza di sottoscrizione da parte del difensore di fiducia. Mentre, al contrario, come nel caso concreto, la sottoscrizione era presente anche se proveniente da altro avvocato (in quanto quello fiduciario a causa di un difetto di funzionamento della propria chiavetta per provvedere al deposito e alla firma digitale dell’atto si era avvalso del dispositivo in possesso del proprio collega di studio che tra l’altro - si sottolinea nel ricorso - lo aveva già sostituito in altre fasi processuali).

Il ricorso respinto

In sintesi col ricorso respinto si sosteneva che l’inammissibilità è vizio che scatta solo in caso di totale assenza di sottoscrizione e non quando questa sia viziata ciò che determinerebbe solo un caso di irregolarità.

La Cassazione penale, al contrario, precisa che coincide con la mancanza di sottoscrizione da parte del difensore di fiducia quella fatta da avvocato non ritualmente investito con atto di nomina della parte.

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