Civile

Inammissibile il ricorso in Cassazione se la censura riguarda solo alcuni ricorrenti che non vengono individuati

Lo precisa la Cassazione con la sentenza 30734/2022

di Mario Finocchiaro

In un giudizio di legittimità destinato a cumulare le pretese di singoli soggetti distinti tra loro, la censura proposta con esclusivo riguardo alla posizione di alcuni di essi, in tanto può ritenersi ammissibile, in quanto nel ricorso si abbia cura di procedere all'individuazione dei singoli interessati allo specifico punto investito dall'impugnazione, atteso che l'eventuale cassazione della sentenza impugnata, dovendo necessariamente coinvolgerla in relazione alle posizione solo di alcuni tra i ricorrenti, non è ragionevolmente pronunciabile in assenza di una relativa precisa identificazione soggettiva, ovvero attraverso una loro individuazione per relationem (ossia attraverso un generico rinvio alle risultanze degli atti del giudizio di merito), apparendo evidente l'inevitabile corteo di incertezze e di ulteriori artificiosi contrasti generabili dalla pronuncia di una sentenza di cassazione i cui effetti dovrebbero determinarsi aliunde. Né appare ragionevolmente possibile attribuire, agli oneri del giudice di legittimità, il compito di ricercare esso stesso negli atti del giudizio di merito il nominativo dei ricorrenti interessati al motivo. In sintesi, dovendo escludersi che un motivo di ricorso per cassazione, risolvendosi in una critica alla sentenza impugnata in relazione alla decisione sul rapporto dedotto in giudizio, non individui il termine soggettivo (dalla parte del ricorrente) del rapporto per cui la decisione viene criticata, lo stesso deve ritenersi inammissibile con specifico riferimento al punto concernente l'omessa individuazione delle parti che lo propongono. Questo il principio espresso dalla Sezione III della Cassazione con la sentenza 19 ottobre 2022 n. 30734.

Principio inedito
Questione nuova sulla quale non risultano precedenti in termini.
Peraltro, nel senso che l'articolo 371, comma 3, Cpc dispone l'applicabilità dell'articolo 366 stesso codice al ricorso incidentale e per tal via, esigendo il n. 1, comma 1 di tale norma l'indicazione delle parti, impone che la parte ricorrente incidentale, nell'ipotesi in cui il ricorso incidentale sia proposto in relazione ad un'impugnazione principale proposta nei riguardi di più parti intimate, indichi quelle fra queste nei cui riguardi l'impugnazione incidentale si intende proposta; in mancanza di tale indicazione ed in una situazione in cui (come nella specie) il ricorso incidentale sia stato genericamente proposto in riferimento ad un ricorso principale individuato con l'indicazione di tutte le parti e sia stato notificato a tutte dette parti, allorquando il contenuto del ricorso stesso non permetta, per la sua intrinseca equivocità, di sciogliere l'incertezza sull'eventuale proposizione nei confronti solo di alcune, deve ritenersi che il ricorso incidentale sia stato proposto nei confronti di tutte le parti intimate dal ricorrente principale, oltre che nei confronti di esso, Cassazione, sentenza 24 gennaio 2006, n. 1315.

L'indicazione delle parti
Per qualche riferimento:
- per l'affermazione che la previsione della sanzione della inammissibilità per la mancanza nel contenuto del ricorso per cassazione del requisito dell'indicazione delle parti di cui all'articolo 366 n. 1 Cpc, impone che il suo rispetto debba necessariamente emergere dal ricorso, impedendo, proprio per l'espresso riferimento del legislatore alla categoria della inammissibilità e non a quella della nullità, per un verso che possa desumersi aliunde, cioè da atti diversi dal ricorso (come la sentenza impugnata ovvero la relazione di notificazione del ricorso ovvero atti del processo di merito) e, per altro verso (se del caso in analogia con quanto ipotizzato dall'articolo 164 Cpc), dall'atteggiamento della parte intimata, che identifichi essa le parti, Cassazione, sentenza 3 settembre 2007, n. 18512, in Corriere giuridico, 2008, p. 353, con nota, su altra parte, di Guizzi G., Inadempimento a preliminare di compravendita ed effetti della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non ancora coperta dal giudicato: un equilibrio difficile
- nel senso che ai sensi dell'art. 366 Cpc, il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull'identificazione delle parti contro cui esso è diretto; ai fini dell'osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'articolo 164 Cpc, che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata; ne consegue che il vizio consistente nell'omessa indicazione nel ricorso della parte nei cui confronti è proposto non è sanato dalla relazione di notificazione, che è la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario descrittiva dell'operazione di conoscenza avente ad oggetto il documento incorporante il ricorso da notificare, ed è, quindi, atto da quest'ultimo soggettivamente ed oggettivamente distinto, Cassazione, sentenza 7 settembre 2009, n. 19286, che te ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale da cui non risultava la proposizione dello stesso nei confronti dei terzi chiamati né dall'intestazione dell'atto, apparentemente proposto nei confronti del ricorrente originario attore, né da una distinta prospettazione dei motivi con riferimento ai soggetti passivi dell'impugnazione, ma solo, e neppure chiaramente, dal contesto del motivo.

I precedenti difformi
In termini generali, in un'ottica sostanzialmente diversa, rispetto a quella cui si ispira la pronunzia in rassegna e, in particolare, nel senso che ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'articolo 366, comma 1, n. 1, Cpc, non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell'epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto dello stesso, Cassazione, sentenze 12 aprile 2005, n. 7551 e 11 gennaio 2006, n. 254.
Sempre diversamente, rispetto alla pronunzia in rassegna si è affermato, in giurisprudenza, altresì:
- Il requisito dell'indicazione delle parti, previsto dall'articolo 366, n. 1, c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, richiamato dall'articolo 370 Cpc per il controricorso, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall'articolo 163 n. 2, Cpc, e pertanto l'inesatta indicazione della parte nella intestazione dell'atto non ne pregiudica l'ammissibilità, se il suo complessivo contenuto rende evidente che si è verificato un mero errore materiale, Cassazione, sentenza 10 gennaio 2017, n. 240;
- ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall'articolo 366, comma 1, n. 1, Cpc, non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell'epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata, ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicché l'inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall'incertezza assoluta che residui in esito all'esame di tali atti, Cassazione, sentenza 3 gennaio 2005, n. 57, in Giustizia civile, 2005, I, p. 628;
- ai sensi dell'articolo 366 Cpc, il ricorso per cassazione è inammissibile qualora ricorra un'incertezza assoluta sull'identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui esso è diretto. Ai fini dell'osservanza della predetta norma non occorre necessariamente che tale indicazione sia premessa all'esposizione dei motivi di impugnazione, ovvero sia altrove oggetto di esplicita formulazione, ma è sufficiente che, analogamente a quanto previsto dall'articolo 164 cod. proc. civ., essa risulti in modo chiaro ed inequivoco dal contesto del ricorso, anche se implicitamente, nonché dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi, per cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata, Cassazione, sentenza 21 luglio 2004, n. 13580, in Guida al diritto, 2004, f. 33, p. 48, con nota, su altra parte, di Sacchettini E., Il contratto deve essere considerato illecito quando è impiegato per scopi fraudolenti;
- ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull'identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui esso è diretto; ai fini dell'osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'articolo 164 Cpc, che esse risultino in modo chiaro dal contesto dell'atto, anche con riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, Cassazione, sentenza 21 febbraio 2006, n. 3737, che ha ritenuto ammissibile un ricorso che indicava nella sua intestazione il nome dei soli ricorrenti, ma riportava l'integrale trascrizione della sentenza impugnata, contenente anche l'indicazione delle parti alle quali il ricorso era stato poi notificato.

L'indicazione della residenza
Per altri riferimenti:
- per il rilievo che ai fini della corretta indicazione delle parti, richiesta a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione ex articolo 366, n. 1, Cpc, non è necessaria l'indicazione della residenza della persona fisica o della sede della società, né tantomeno l'indicazione del codice fiscale o della partita iva della parte in causa, indicazioni queste ultime richieste in sede di processo tributario, la cui disciplina speciale non è applicabile nel giudizio di legittimità, Cassazione, sentenze 17 dicembre 2015, n. 25399 e 29 marzo 2007, n. 7700;
- nel senso che il ricorso per cassazione è inammissibile, per carenza del requisito dell'indicazione delle parti, richiesto dall'articolo 366, primo comma, n. 1, Cpc, ove l'individuazione del soggetto legittimato in quanto parte del precedente grado del giudizio risulti assolutamente equivoca, e in particolare qualora con la persona giuridica inizialmente convenuta e parte del giudizio d'appello, il ricorso sia formalmente diretto anche ad altri soggetti (solo ai quali l'atto sia stato effettivamente notificato) e dal ricorso (od aliunde) non sia deducibile l'identificazione di costoro con la predetta persona giuridica, Cassazione, sentenza 11 agosto 2004, n. 15598;
- per la precisazione che la omessa indicazione delle parti intimate nell'epigrafe del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso solo qualora ne derivi l'incertezza assoluta sull'identità delle parti medesime. Da ciò, conseguente l'esclusione di tale sanzione nel caso in cui dette parti siano individuate in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell'atto destinata a contenerle, Cassazione, sentenza 28 marzo 2003, n. 4721 che ha ritenuto che le parti nei cui confronti era stato proposto il ricorso - non indicate nell'epigrafe - fossero inequivocamente individuate attraverso le indicazioni nominative contenute nella relazione di notificazione, peraltro coincidenti con le parti menzionate nell'epigrafe della sentenza impugnata.

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