Amministrativo

Inammissibile il ricorso per il silenzio inadempimento della Pa sull'esecuzione di atti già adottati

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di Domenico Carola

I giudici della seconda sezione del Tar Campania, sezione di Salerno, hanno precisato, con la sentenza n. 1229 del 31 agosto 2018, che il rito avverso il silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione è esperibile soltanto laddove sussista una disposizione puntuale impositiva di un obbligo di provvedere ovvero laddove quest'ultimo sia inequivocabilmente ricavabile dal sistema giuridico .

La vicenda - Un cittadino ricorreva avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Vietri sul Mare sulla propria istanza-diffida del 9 febbraio 2018 nei confronti del proprietario di un immobile confinante con il proprio, che non aveva eseguito i lavori per rendere agibile l'immobile in proprietà. Con l'azione proposta, denunciava la violazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 241/90, la violazione del giusto procedimento, l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà e sviamento. Rappresentava, inoltre, che il Commissario straordinario pro tempore del Comune, con ordinanza, aveva disposto, a seguito di relazione del consulente tecnico del Tribunale di Salerno che aveva riscontrato alcune lesioni all'immobile de quo di non utilizzarlo e, nel contempo, provvedere ad horas all'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e che la proprietaria non aveva posto in essere alcun provvedimento. Tale inottemperanza aveva indotto la ricorrente a chiedere l'intervento dell'autorità comunale al fine di assicurare l'esecuzione dell'ordinanza commissariale, e, quindi, l'agibilità dell'immobile anzidetto, confinante col proprio. Perdurante l'inerzia amministrativa in ordine alla istanza-diffida richiedeva l'accertamento dell'obbligo del Comune di Vietri sul Mare a provvedere in maniera espressa al riguardo, nonché la nomina del commissario ad acta per il caso di sua ulteriore inerzia.

La decisione - I giudici del Tar dichiarano inammissibile il ricorso ritenendo estranea alla sfera di operatività dell'istituto del silenzio inadempimento l'ipotesi in cui il riconoscimento della pretesa del privato prescinda dall'intermediazione provvedimentale e sia richiesto l' esercizio della funzione amministrativa come mero facere esecutivo di atti autoritativi già adottati. L'obbligo di provvedere sussiste per l'Amministrazione, infatti, solo a fronte dell'istanza del privato che implichi l'adozione di un provvedimento autoritativo, e, pertanto, l'azione contro il silenzio inadempimento non è esperibile contro qualsivoglia tipologia di omissione amministrativa, restando esclusi dal suo ambito oggettivo di applicazione gli obblighi di eseguire che richiedano, per il loro assolvimento, un'attività materiale, di natura non provvedimentale. Inoltre la sentenza rileva che gli articoli 31 e 117 del codice processo amministrativo si riferiscono sempre e comunque all'attività propriamente amministrativa, anche se sprovvista di discrezionalità, non riguardando invece fattispecie adempitive collegate a mere attività materiali post-provvedimentali, le quali nulla hanno a che vedere con l'atto vincolato e/o consequenziale. In particolare, l'azione ex articoli 31 e 117 del Cpa non è strumento processuale esperibile per superare qualsivoglia inerzia amministrativa, e, pertanto, non è proponibile, allorquando, a fronte di una determinazione già assunta in senso favorevole all'interessato e autoesecutiva, attraverso cui l'Amministrazione abbia ormai esercitato e consumato il proprio potere, non si richieda al Giudice adìto di ordinare un'attività provvedimentale , ma gli si richieda di ordinare un facere imprecisato, se non per il fatto di essere volto a far rispettare, o addirittura a reiterare meramente, la determinazione anzidetta, a salvaguardia di una pretesa che è invece tutelabile, nei confronti di terzi privati, innanzi al Giudice ordinario.

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