Penale

No al ricorso personale del detenuto contro la mancata autorizzazione a telefonare al figlio recluso

Il diniego del Gip non è impugnabile per cassazione senza l'assistenza tecnica di un difensore abilitato

di Paola Rossi

È inammissibile il ricorso presentato personalmente dal detenuto contro il diniego del Gip all'autorizzazione a colloqui telefonici col figlio anche lui recluso in altro carcere.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 42665/2021, rilevata l'inammissibile presentazione del ricorso "personale" in Cassazione respinge comunque come inammissibili le doglianze del ricorrente che faceva rilevare l'illegittimità della negata possibilità di telefonare al figlio detenuto in un altro istituto di pena, in quanto non era stato adottato nei loro confronti alcun divieto di scambi epistolari o di incontro tra i due familiari. Lamentava il ricorrente l'emergere di un danno per i rapporti affettivi tra padre e figlio. La Corte "costretta" comunque a far rilevare l'inammissibilità del ricorso presentato senza l'assistenza tecnica di un difensore cassazionista precisa in risposta alle lamentele del ricorrente che esse sono state poste ai giudici di legittimità di maniera del tutto generica.

Infine la Cassazione precisa che non vi è alcun dubbio di legittimità costituzionale sulla modifica apportata dalla legge 103/2017 all'articolo 613 del Codice di procedura penale dove dal comma 1 della norma codicistica è stata espunta la frase "Salvo che la parte non vi provveda personalmente". Cioè, conferma la Corte, rientra nella piena discrezionalità del Legislatore riservare ai difensori abilitati la sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio per cassazione.

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