Immobili

Incendio, è valida la polizza di terzi

La Corte di appello di Milano si è pronunciata sulla garanzia di un contratto di assicurazione

di Rosario Dolce

La Corte di Appello di Milano (sentenza 2690/2021) si è pronunciata sulla garanzia di un contratto di assicurazione stipulato da persona diversa dal proprietario dell’immobile da cui era partito un incendio, poi propagatosi ad altre parti del condominio, causando ulteriori danni a terzi. Può questo tipo di polizza essere invocata dal proprietario (non contraente) per la garanzia da responsabilità civile per cui è chiamato in causa?

Il giudice milanese ha ritenuto che la polizza avesse la portata di un contratto in favore di terzo; per cui il contratto, sebbene stipulato dal titolare della società proprietaria dell’immobile in qualità di contraente, individuava l’assicurato nel «soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione» e il bene in relazione al quale la garanzia era stata prestata è stato individuato (anche) nell’immobile in questione. L’interesse del contraente a proteggere, oltre che l’immobile, anche il patrimonio della società, è stato ravvisato non solo in relazione al diritto di proprietà o altro diritto reale sulla cosa assicurata ma anche a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso. Per queste polizze assicurato e contraente sono soggetti diversi (articolo 1891 del Codice civile).

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