Incidente in itinere riconosciuto al lavoratore che per i tanti spostamenti ha un infarto e muore
L'incidente in itinere non comprende solo il tragitto casa-lavoro, ma ogni tipo di spostamento che sia in stretta dipendenza con la prestazione da eseguire
Deve essere riconosciuto l'incidente in itinere al lavoratore che venga colto da infarto cardiocircolatorio e, poi, deceda a seguito di eccessivi e ingiustificati sforzi lavorativi all'estero. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 5814/22.
La vicenda
Nel caso di specie la morte del prestatore è avvenuta a causa di una situazione di forte stress lavorativo, determinatasi tra il 18 e 19 aprile 2012, a seguito della cancellazione di un volo aereo per maltempo, che lo aveva costretto a una lunga attesa in aeroporto, a un pernottamento di fortuna in un albergo e a un successivo viaggio in treno di oltre 700 km sino a Pechino, ove aveva dovuto subito partecipare a un'importante riunione, con un periodo di veglia di circa 24 ore consecutive. La Corte territoriale (sbagliando) aveva rigettato la domanda di un parente del de cuius evidenziando come l'evento denunciato non fosse collegato alla prestazione lavorativa in sé ma derivasse dalla esposizione a un rischio generico cui possono essere esposti, in modo indifferenziato tutti coloro che viaggiano in aereo. I ricorrenti in Cassazione hanno affermato come la giurisprudenza di legittimità da sempre riconosca la tutela indennitaria in presenza di infortuni in itinere derivanti dalla sottoposizione a un "rischio generico aggravato da lavoro" configurabile quando il rischio generico sia affrontato dal dipendente per finalità lavorative come per l'appunto accaduto nella specie. La Cassazione ha puntualizzato come il concetto di incidente in itinere debba essere inteso in senso generico. Ossia non comprende solo il tragitto casa-lavoro, ma ogni tipo di spostamento che sia in stretta dipendenza con la prestazione da eseguire. Ovviamente - concludono i Supremi giudici – il risarcimento è escluso in caso di rischio elettivo, quando cioè il prestatore per una propria scelta avventata finisca per subire un incidente.