Responsabilità

Incidente con l'istrice? La Regione deve risarcire

La Cassazione ricorda che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2052 c.c.

di Marina Crisafi

Va risarcito dalla Regione l'automobilista che, a seguito del passaggio improvviso di un istrice, subisce un incidente. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 27284/2022 accogliendo il ricorso di un uomo che aveva visto il proprio ricorso rigettato in entrambi i gradi di giudizio.

La vicenda
Nello specifico, il giudice d'appello confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'automobilista nei confronti della regione Marche per l'incidente subito mentre, alla guida della propria autovettura, su una strada statale, aveva travolto un istrice insinuatosi sulla sede stradale, finendo col collidere contro un albero posto a margine di una piazzola di sosta.
Per la Corte, la pretesa risarcitoria non poteva essere accolta, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova circa i profili di colpevolezza della Regione in relazione alla provocazione del sinistro in esame, attesa l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'articolo 2052 c.c. che conferisce rilievo, ai fini risarcitori, al solo nesso di causalità (salva la prova del caso fortuito) tra il danno e il coinvolgimento della fauna selvatica.

Il ricorso
L'uomo adisce quindi la Cassazione censurando, tra l'altro, la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2052 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inapplicabile, alla fattispecie, il disposto di cui all'articolo 2052 c.c., ed avendo conseguentemente escluso che la sola sussistenza del nesso di causalità potesse valere a configurare i presupposti della responsabilità della regione per i danni denunciati, in assenza di alcuna prova della riconducibilità delle conseguenze dannose all'incidenza di un eventuale caso fortuito.

La decisione
Per gli Ermellini il motivo è manifestamente fondato. Come da ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, osserva il Collegio, "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, in quanto le specie selvatiche protette ai sensi della I. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (v. ex plurimis, n. 7969/2020).
Detto questo, il giudice ha erroneamente ritenuto inapplicabile l'articolo 2052 c.c. al caso di specie, per cui la decisione va cassata con rinvio.

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