Responsabilità

Incidente durante la prova su strada, paga il meccanico se non prova il caso fortuito

Lo afferma la Corte d'appello di Ancona con la sentenza n. 959/2021

di Andrea Alberto Moramarco

I danni subiti dal motociclo durante la riparazione o la manutenzione del mezzo – tra cui rientra anche la prova su strada - sono a carico del meccanico per presunzione di colpa, gravando su di lui l'obbligo di custodire il bene fino alla riconsegna. Per evitare di risarcire i danni il meccanico è onerato di offrire la prova contraria, alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile ovvero per caso fortuito, vale a dire per un fatto estraneo alla sua sfera di custodia e imprevedibile. Questo è quanto si afferma nella sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 959/2021.

Il caso
La singolare vicenda prende le mosse da un guasto elettrico alla centralina di una Ducati 999 S, andata in avaria durante un tragitto in autostrada. Rivoltosi ad una officina per la riparazione dell'impianto elettrico, il proprietario della moto veniva avvisato che il meccanico durante la prova su strada del veicolo rimaneva coinvolto in un incidente che distruggeva quasi del tutto il veicolo. La moto, infatti, a causa del cedimento strutturale del cerchione si divideva in tre tronconi. L'incidente avveniva senza alcun contatto con altri veicoli, sicché era dovuto ad un cedimento strutturale del cerchio ruota anteriore della motocicletta, che determinava la caduta rovinosa al suolo del mezzo e del conducente.
La vicenda finiva in Tribunale con la richiesta di risarcimento dei danni da parte del proprietario, che riteneva responsabile il meccanico per l'accaduto. Dal canto suo, quest'ultimo faceva notare come il difetto strutturale della moto, che aveva provocato la caduta, non aveva nulla a che vedere con la parte elettrica della stessa da lui riparata, sicché alcun addebito poteva essere a lui mosso, in quanto la moto di lì a poco si sarebbe spezzata in ogni caso.

La decisione
Se il giudizio di primo grado si concludeva con un esito favorevole per il proprietario, la sentenza di appello ribalta il verdetto. I giudici correggono la decisione del Tribunale applicando l'orientamento giurisprudenziale in tema di presunzione di colpa. Ebbene, per la Corte è palese che il meccanico, in qualità di prestatore d'opera, «prendendo in consegna il bene dal committente per l'esecuzione della prestazione principale, assume anche l'obbligo di custodire il bene fino alla riconsegna», ed è tenuto a rispondere dell'inadempimento dell'obbligazione di adeguata custodia in mancanza dell'adozione delle precauzioni che le circostanze suggeriscono secondo un criterio di ordinaria diligenza.
Tale presunzione di colpa, afferma il Collegio, può essere però vinta mediante la prova che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile, ovvero «nonostante l'uso della diligenza a lui richiesta sulla base delle sue competenze professionali».
Nel caso di specie, sottolineano i giudici, una tale prova è stata fornita. Difatti, «l'esistenza del difetto nella struttura del cerchio ruota anteriore del motociclo non era in alcun modo prevedibile ed individuabile anche facendo uso delle specifiche competenze tecniche», ragion per cui il meccanico non poteva avere alcun sospetto circa la non utilizzabilità del motociclo per l'effettuazione di prova su strada. Si è trattato, in sostanza, di un caso fortuito: la moto avrebbe potuto spezzarsi in qualunque momento, anche quindi sotto al guida del proprietario della stessa.

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