Incidente stradale, l’assenza di soletta stradale costituisce elemento di insidia
La regola vale anche se la velocità del veicolo incidentato non è a norma
L’assenza di soletta tra due viadotti genera la responsabilità dell’ente gestore (Anas) anche se la persona deceduta nell’incidente stradale procedeva sul proprio mezzo a 160 Km/h a fronte di una velocità massima consentita pari a 90 km/h.
La sentenza d’appello e l’insidia stradale
Cassazione - con ordinanza n. 2161/25 - ha precisato che la sentenza di appello che dava torto all’Anas risultasse immune da censura, anche riconducendo la vicenda in esame – come è accaduto nel caso di specie – alla previsione di cui all’articolo 2043 del...