Civile

Incidente stradale: niente presunzione di corresponsabilità se uno dei due veicoli commette infrazioni

La responsabilità non deve necessariamente essere stabilita in maniera diretta ossia in base alla condotta corretta di un veicolo, ma anche indirettamente attraverso il comportamento scorretto dell'altro conducente

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di Giampaolo Piagnerelli

Il giudice - in caso di incidente stradale - può decretare la responsabilità di uno dei due soggetti coinvolti nel sinistro non solo in maniera diretta - ossia consultando tutte le risultanze derivanti dal verbale - ma anche indirettamente. Secondo quest'ultima modalità, infatti, il giudice valutando i profili di responsabilità di un guidatore (sentenza n. 34895/2022) - che aveva invaso con il suo veicolo l'opposta corsia di marcia e non aveva concesso la precedenza mezzi che procedevano lungo di essa - deve decretare, in presenza di questi comportamenti scorretti, la responsabilità esclusiva del conducente coinvolto.

Il principio di diritto dalla Suprema corte
La Cassazione a tal proposito ha enunciato il principio di diritto secondo cui «in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'articolo 2054, comma 2, del codice civile, nonché dell'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente».

I criteri per l'esclusione del concorso di colpa
Si legge, infatti, nella sentenza della Suprema corte che l'esclusione del concorso di colpa nello scontro tra veicoli in base ai quali la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054, comma 1, del codice civile è esclusa qualora sussistano due elementi: uno negativo, di non aver violato norme del codice della strada, e l'altro positivo, di aver dimostrato anche mediante prove indirette, l'assenza assoluta di una reale possibilità di evitare l'incidente. Di conseguenza, dalla decisione emerge che il concorso di colpa può esssere escluso se i due veicoli non hanno tenuto lo stesso comportamento, ma se uno una dei due conducenti si è reso protagonista di varie infrazioni, a quel punto è evidente che la responsabilità indirettamenete va assegnata a tavolino al veicolo in difetto.

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