Incidente stradale: nell'omissione di soccorso l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale
Comportamento alla guida - Sinistro stradale - Breve sosta del conducente che ha provocato l'incidente - Violazione dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza - Ex articolo 189, comma 6 e 7, c.d.s. - Sussiste
Il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente previsto deve durare per tutto il tempo necessario ai fini della identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto nonché dello svolgimento degli accertamenti sulle modalità dell'incidente e sulla responsabilità nella causazione del medesimo: l'elemento soggettivo che è alla base dell'inosservanza dell'obbligo si prestare soccorso in caso di incidente può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente abbia bisogno di soccorso che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per cio' stesso l'esistenza.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 25 giugno 2018 n.29114
Circolazione stradale - Mancato rispetto della distanza di sicurezza - Tamponamento - Lesioni personali colpose - Omissione di soccorso - Reato di fuga - Reati ex articolo 189 commi 6 e 7 cds - Elemento soggettivo del reato - Integrazione
Nel reato di fuga previsto dall'articolo 189 c.d.s., comma 6, il dolo deve investire l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente stradale, riconducibile al comportamento dell'agente ed in concreto idoneo a produrre eventi lesivi e non anche la constatazione dell'esistenza di un danno effettivo alle persone che vi risultino coinvolte. Cio' anche perche' il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro e' di norma possibile solo in un momento successivo.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 8 luglio 2016 n. 28553
Circolazione stradale - Incidente stradale - Reato “di fuga” - Reato omissivo - Dolo - Danno alle persone - Necessità di soccorso da parte della vittima dell'incidente - Omissione.
Nel reato di fuga, previsto dall'articolo 189 c.d.s., commi 6 e 7, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente abbia bisogno di soccorso puo' sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che puo' attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per cio' stesso l'esistenza.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 6 settembre 2007 n. 34134
Incidente - Danno alle persone - Conducente - Obblighi - Soccorso - Violazione
L'osservanza dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente previsto dall'articolo 189 c.d.s., c.1, necessariamente implica una sosta sul luogo dell'incidente che non deve essere momentanea e breve. Occorre, infatti, che sia tale da consentire al conducente di rendersi conto delle condizioni fisiche di chi ha riportato danni alla persona e di prestare il soccorso necessario, ove altri soggetti presenti sul posto non vi provvedano, nonché di consentire la sua identificazione e quant'altro necessario ai fini della ricostruzione delle modalità dell'incidente. La fermata che si deve obbligatoriamente effettuare ha, quindi, una duplice finalità, delle quali l'una è strettamente collegata con l'altra. Pertanto, una fermata di pochi minuti, che non consenta lo scambio delle notizie specificate nel comma 4 dell'articolo 189 D.L.vo n. 285 del 1992, non può non integrare gli estremi del reato di cui ai commi 1 e 6.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 21 agosto 2003 n. 34621