Responsabilità

Incidenti stradali, alle Sezioni unite i risarcimenti veloci per i trasportati

Cassazione divisa sull’utilizzo se non sono coinvolti altri veicoli

di Antonio Serpetti di Querciara

Va alle Sezioni Unite il nodo del risarcimento al terzo trasportato se il sinistro coinvolge solo il veicolo su cui viaggiava. È la Terza sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 40885 del 20 dicembre 2021, a chiedere chiarimenti. La giurisprudenza è infatti divisa sulla possibilità di applicare in questo caso la via “facilitata” per il risarcimento prevista dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005).

La disposizione

L’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private prevede che il terzo trasportato abbia diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per il sinistro stradale, in cui sia rimasto coinvolto, da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo su cui si trovava al momento dell’incidente entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Questa norma di favore mira a offrire al terzo trasportato uno strumento di risarcimento celere, utile quando i sinistri coinvolgono due o più veicoli. In questi casi, in pratica, il terzo trasportato può ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, senza dover attendere che siano accertate le responsabilità dei conducenti.

Tuttavia, è dubbio se questa norma si possa applicare quando il sinistro abbia coinvolto solo il veicolo su cui viaggiava la persona trasportata.

Orientamenti divergenti

In un primo momento, la Corte di cassazione ha sposato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ritenendola applicabile a tutti i sinistri, a prescindere dal fatto che abbiano coinvolto uno o più veicoli coperti o meno da valida garanzia assicurativa per la responsabilità civile, con l’eccezione di quelli provocati da caso fortuito, che porta all’esclusione della responsabilità per tutti i soggetti coinvolti (Cassazione 16477/2017).

Successivamente, la Suprema corte ha operato una netta inversione di tendenza e ha ritenuto che l’azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia del veicolo su cui si trovava fosse applicabile solo ai sinistri che coinvolgono più veicoli. In base a questa interpretazione, infatti, la Cassazione ha escluso l’azione diretta per il terzo trasportato a bordo di una motocicletta, danneggiato a seguito di una brusca caduta (Cassazione 25033/2019).

Questa interpretazione è stata ripresa anche di recente: nella sentenza 17963/2021 la Cassazione ha ritenuto che il terzo trasportato non possa utilizzare l’azione prevista dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private quando il sinistro ha coinvolto solo il veicolo su cui si trovava; in queste situazioni può chiedere il risarcimento del danno usando l’ordinaria azione risarcitoria prevista dall’articolo 144 dello stesso Codice.

La prova

La possibilità di applicare l’azione “di favore” prevista dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private o l’azione risarcitoria ordinaria regolata dall’articolo 144 comporta notevoli differenze sul piano probatorio. Infatti, nel caso dell’azione ordinaria, al danneggiato è richiesto non solo di provare l’avvenuto trasporto sul veicolo del vettore, ma anche di dimostrare la responsabilità del conducente del veicolo, l’entità dei danni e il nesso di causalità fra il sinistro e i danni lamentati.

Così, considerata l’importanza della questione relativa alla corretta interpretazione della norma e alla luce del contrasto gli orientamenti giurisprudenziali, la Terza sezione civile della Cassazione ha rimesso la questione al Primo presidente, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, affinché venga definita un’interpretazione univoca.

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